Errore materiale sentenza: la Cassazione chiarisce la procedura di correzione
Un errore materiale in una sentenza può avere conseguenze significative, specialmente quando riguarda aspetti economici come la liquidazione delle spese legali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico di come il sistema giudiziario interviene per sanare queste imprecisioni, senza la necessità di rimettere in discussione l’intera decisione. Analizziamo insieme questo caso per comprendere il meccanismo della correzione dell’errore materiale previsto dal nostro ordinamento.
I Fatti del Caso: L’Omissione nella Sentenza
La vicenda nasce da un ricorso per cassazione proposto da un’imputata avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello. La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una prima sentenza, aveva dichiarato il ricorso inammissibile.
Tuttavia, nel redigere il dispositivo della sentenza, la Corte aveva omesso un dettaglio fondamentale: la liquidazione delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Queste ultime, infatti, si erano regolarmente costituite nel processo e, tramite il loro difensore, avevano depositato conclusioni scritte e una nota spese, chiedendo la rifusione dei costi legali sostenuti per difendere le proprie ragioni. La sentenza, pur condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali generali, taceva completamente su quelle specifiche dovute alle controparti.
La Procedura di Correzione e l’Errore Materiale Sentenza
Accortosi dell’omissione, il difensore delle parti civili ha segnalato l’errore alla Corte, chiedendone la correzione. A questa richiesta si è associato anche il Sostituto Procuratore Generale.
La Corte di Cassazione, riesaminati gli atti, ha riconosciuto la fondatezza della segnalazione. Ha qualificato l’omissione non come un errore di giudizio, che avrebbe richiesto un’impugnazione, ma come un mero errore materiale. Questo tipo di errore, secondo l’articolo 130 del codice di procedura penale, può essere corretto con una procedura più snella e rapida, che non intacca la sostanza della decisione già presa.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni della sua ordinanza di correzione, la Corte ha spiegato perché l’omessa statuizione sulle spese delle parti civili costituisce un errore materiale. Citando un precedente giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. 5, n. 30743/2019), i giudici hanno ribadito che la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile è una statuizione di natura accessoria e, soprattutto, obbligatoria quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato inammissibile o rigettato. L’omissione, quindi, non deriva da una valutazione di merito (ad esempio, la non debenza delle spese), ma da una semplice svista nella stesura del provvedimento. Pertanto, è emendabile attraverso la procedura di correzione. La Corte ha quindi disposto di integrare il dispositivo della sentenza originaria, aggiungendo la frase che condanna la ricorrente a rimborsare alle parti civili le spese legali, liquidate in complessivi 4.000,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Conclusioni
Questa decisione evidenzia l’importanza degli strumenti procedurali volti a garantire la completezza e la correttezza formale dei provvedimenti giudiziari. La procedura di correzione dell’errore materiale permette di rimediare a sviste e omissioni senza appesantire il sistema con ulteriori gradi di giudizio. Per le parti coinvolte, ciò significa poter ottenere il riconoscimento di un proprio diritto (come il rimborso delle spese legali) in modo rapido ed efficiente. Il caso dimostra come il rigore formale sia un presidio essenziale per la tutela effettiva dei diritti all’interno del processo.
Cosa si intende per errore materiale in una sentenza penale?
Si intende un’omissione o un’imperfezione formale che non riguarda il merito della decisione ma la sua stesura, come l’omessa statuizione sulla liquidazione delle spese legali, che è considerata una decisione accessoria e obbligatoria per legge.
Come si può correggere un errore materiale in una sentenza?
Si può correggere attraverso la procedura semplificata prevista dall’art. 130 del codice di procedura penale, che permette di emendare l’errore senza dover impugnare l’intera sentenza, su richiesta delle parti o del procuratore.
Qual era l’errore specifico corretto in questa ordinanza?
L’errore consisteva nell’aver omesso, nel dispositivo della sentenza, la condanna dell’imputata alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili, nonostante queste avessero depositato conclusioni scritte e nota spese.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46109 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46109 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
ORDINANZA
Su richiesta del difensore di :
NOME nato a Assisi il DATA_NASCITA
COGNOME COGNOME NOME NOME a Assisi il DATA_NASCITA
nel proc. n. 28084/2022, a carico di:
COGNOME NOME NOME a Prato il DATA_NASCITA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME con le quali ha chies correggersi l’errore materiale;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili AVV_NOTAIO con le quali ha ch correggersi l’errore materiale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con nota del 10 marzo 2023, il difensore delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME ha segnalato che nella sentenza pronunciata il 7/3/2023 con la quale la Sezione seconda ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia in data 8/11/2021, è stata omessa la statuizione relativa alla liquidazione delle spese sostenute dalle costituite parti civili le quali, a me proprio difensore avevano depositato conclusioni scritte e nota spese;
considerato che l’omessa statuizione costituisce errore materiale, emendabile attraverso la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen. in quanto statuizione di na accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Rv. 277152), deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 695 del 7/3/202 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione apponendo la seguente frase prima della parola ammende punto finale: “nonché alla rifusione delle spese processuali in favore
delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME liquidate in complessivi eu 4.000,00 oltre accessori di legge”.
P. Q. M.
Dispone procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell sentenza n. 695 pronunciata da questa Corte in data 7/3/2023, apponendo, dopo la parola ” ammende” la seguente frase “nonché alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltr accessori di legge”. Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge,
Così deciso il 21/9/2023