Ordinanza di Cassazione Penale Sez. U Num. 14422 Anno 2025
Penale Ord. Sez. U Num. 14422 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
di ufficio, ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 13808/2025 del 24/10/2024 delle Sezioni Unite penali, pronunciata nei confronti di NOME COGNOME nato in Libia il 02/06/1951
visti gli atti del procedimento;
udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Dalla lettura della sentenza n. 13808/2025 del 24/10/2024 delle Sezioni Unite penali, depositata in data 08/04/2025, si evincono la cesura grammaticale e sintattica della motivazione, nel § 12, tra la fine di pag. 24 e l’inizio di pag. 25 e la duplicazione della seconda parte di pag. 25, e precisamente degli ultimi tre righi del § 12, e dei primi due periodi del § 13, nella prima parte di pag. 26.
2. La cesura grammaticale e sintattica, nel § 12, tra la fine di pag. 24 e l’inizio di pag. 25, risulta evidente già dalla sola lettura del testo della sentenza depositata, perché vi è una discontinuità grammaticale e sintattica tra il periodo compiuto che chiude pag. 24 e le parole non costituenti frase compiuta che aprono pag. 25.
Il difetto di continuità appena indicato, inoltre, risulta confermato dal confronto tra il testo della sentenza depositata e il testo della bozza anch’essa depositata in cancelleria.
Invero, nel testo della bozza depositata in cancelleria, dopo il seguente periodo, presente anche nel testo della sentenza depositata:
«In assenza, dunque, di una espressa previsione in ordine alla necessità di una “nuova” dichiarazione o elezione di domicilio, come invece previsto per l’imputato giudicato in assenza, il ricordato fine perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione della previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere validamente raggiunto anche attraverso una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, come previsto espressamente dall’art. 157ter, primo comma, e dall’art. 164 cod. proc. pen., purché essa sia idonea e chiaramente indicata.», sono presenti le seguenti frasi e parole:
«La mancanza di una espressa previsione in ordine alla necessità del rilascio di una “nuova” dichiarazione o elezione di domicilio, nel senso anzidetto, non consente, dunque, di estendere un onere analogo a quello imposto a carico dell’imputato giudicato in assenza all’imputato che sia stato presente nel precedente grado di giudizio, anche in considerazione delle conseguenze che discendono dalla previsione di un tale onere, ossia l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di mancato assolvimento dello stesso.
Diversamente si introdurrebbe per via interpretativa un onere sanzionato a pena di inammissibilità della impugnazione benché non espressamente previsto, in contrasto con il pacifico principio di diritto processuale secondo cui le disposizioni che contemplano oneri sanzionati a pena di inammissibilità della domanda o dell’impugnazione sono di stretta interpretazione, incidendo le stesse sul diritto di difesa dell’imputato, che non può essere assoggettato a oneri sanzionati con l’inammissibilità della domanda o della impugnazione se ciò non sia espressamente stabilito.
Gli oneri posti a carico dell’imputato in ordine al suo “diritto di accesso” al giudizio di impugnazione, previsto dall’art. 6, par. 1, CEDU, non devono, infatti, essere interpretati «in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza» (Corte EDU, 28/10/2021, COGNOME e altri c. Italia, nella quale, in
motivazione, la Corte, nel valutare la compatibilità delle restrizioni con il diritt d’accesso al giudice ex art. 6 CEDU, in continuità con plurime decisioni sul punto,».
Queste frasi, per di più, pur non essendo presenti nel testo della sentenza depositata, si saldano perfettamente con lo stesso, siccome questo inizia a pag. 25, con le parole altrimenti incomprensibili: «si è valsa dei criteri dello “scopo legittimo” e della “proporzionalità” delle restrizioni rispetto allo stesso).».
La duplicazione, presente nella sentenza depositata, e precisamente delle ultime tre righe del § 12 e dei primi due periodi del § 13, emerge immediatamente dalla lettura del testo della medesima sentenza depositata, perché forma oggetto di puntuale e pedissequa ripetizione nella prima parte di pag. 26 del testo della medesima sentenza depositata.
Precisamente, gli ultimi tre righi del § 12 e i primi due periodi del § 13 sono costituiti dalle seguenti parole:
«successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo sufficiente per il raggiungimento del fine perseguito dal legislatore anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio.
Per le stesse ragioni la dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, come ricordato, unitamente all’atto d’appello, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, non deve necessariamente essere materialmente unita all’atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale, sì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e da assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 34328 del 04/06/2024, C., non massimata, cit.).
In caso di plurime dichiarazioni o elezioni di domicilio, spetta al difensore dell’imputato appellante indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell’atto d’impugnazione quale sia la dichiarazione o elezione di domicilio da utilizzare per notificare all’imputato medesimo il decreto di citazione per il giudizio di appello, in modo tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire tale notificazione.»
La conferma, peraltro non necessaria, dell’inutilità di tale ripetizione, è fornita dalla sua assenza nel testo della minuta depositata in cancelleria.
Gli errori precedentemente descritti risultano non solo evidenti, ma anche limitati alla materiale formazione del testo della sentenza depositata.
Gli stessi, infatti, sono immediatamente emendabili, l’uno mediante il mero inserimento dei tre periodi (o parti di periodo) risultanti dalla minuta depositata in cancelleria, e mancanti nel testo della sentenza depositata, e l’altro mediante eliminazione della inutile duplicazione.
E, come già precisato dalle Sezioni Unite, sono sempre ammissibili, anche con riferimento alle sentenze della Corte di cassazione, gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (così Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, COGNOME, Rv. 198543 – 01).
GLYPH Deve quindi procedersi alla correzione degli errori GLYPH materiali precedentemente specificati, a norma dell’art. 625-bis, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dispone la correzione degli errori materiali della sentenza-documento n. 13808/2025 del 24/10/2024:
inserendo, nel § 12, tra la fine di pag. 24 e l’inizio di pag. 25, dopo le parole «chiaramente indicata.», le seguenti frasi e locuzioni:
«La mancanza di una espressa previsione in ordine alla necessità del rilascio di una “nuova” dichiarazione o elezione di domicilio, nel senso anzidetto, non consente, dunque, di estendere un onere analogo a quello imposto a carico dell’imputato giudicato in assenza all’imputato che sia stato presente nel precedente grado di giudizio, anche in considerazione delle conseguenze che discendono dalla previsione di un tale onere, ossia l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di mancato assolvimento dello stesso.
Diversamente si introdurrebbe per via interpretativa un onere sanzionato a pena di inammissibilità della impugnazione benché non espressamente previsto, in contrasto con il pacifico principio di diritto processuale secondo cui le disposizioni che contemplano oneri sanzionati a pena di inammissibilità della domanda o dell’impugnazione sono di stretta interpretazione, incidendo le stesse sul diritto di difesa dell’imputato, che non può essere assoggettato a oneri sanzionati con l’inammissibilità della domanda o della impugnazione se ciò non sia espressamente stabilito.
Gli oneri posti a carico dell’imputato in ordine al suo “diritto di accesso” al giudizio di impugnazione, previsto dall’art. 6, par. 1, CEDU, non devono, infatti, essere interpretati «in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa
sostanza» (Corte EDU, 28/10/2021, COGNOME e altri c. Italia, nella quale, in motivazione, la Corte, nel valutare la compatibilità delle restrizioni con il diritt
d’accesso al giudice ex
art. 6 CEDU, in continuità con plurime decisioni sul punto,»;
b) eliminando le ultime tre righe del § 12 e i primi due periodi del § 13, costituiti dalle seguenti parole:
«successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo sufficiente per il raggiungimento del
fine perseguito dal legislatore anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio.
13. Per le stesse ragioni la dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, come ricordato, unitamente all’atto d’appello, a pena di inammissibilità
dell’impugnazione, non deve necessariamente essere materialmente unita all’atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però
che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale,
sì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e da assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza
sottese alla previsione di cui all’art. 581, comma
1-ter, cod. proc. pen. (in tal
senso, tra le altre, Sez. 3, n. 34328 del 04/06/2024, C., non massimata, cit.).
In caso di plurime dichiarazioni o elezioni di domicilio, spetta al difensore dell’imputato appellante indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell’atto d’impugnazione quale sia la dichiarazione o elezione di domicilio da utilizzare per notificare all’imputato medesimo il decreto di citazione per il giudizio di appello, in modo tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire tale notificazione.»
Manda alla cancelleria per le annotazioni sull’originale e per la formazione di una copia attestante nel frontespizio che il testo è la risultante delle correzioni degli errori materiali di cui alla presente ordinanza.
Così deciso il 10/04/2025.