Errore Materiale: Quando la Cassazione si Corregge da Sola
Nel complesso iter della giustizia, anche il più alto organo giurisdizionale può incorrere in sviste. Parliamo dell’errore materiale, una particolare tipologia di vizio che non intacca la sostanza della decisione, ma la sua forma esteriore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come il sistema preveda meccanismi di autocorrezione per garantire la coerenza e la corretta applicazione della legge. Il caso in esame riguarda l’omissione di un rinvio per la rideterminazione della pena, un passaggio cruciale dopo un annullamento parziale.
I Fatti del Caso: Un’Omissione Procedurale
La vicenda trae origine da una richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino. Quest’ultima aveva segnalato alla Corte di Cassazione un problema sorto a seguito di una precedente sentenza. Con tale decisione, la Suprema Corte aveva annullato senza rinvio la condanna per un capo d’imputazione (il n. 24) perché il reato si era estinto per prescrizione.
Tuttavia, l’imputato era stato condannato anche per un altro reato (il n. 25, relativo a detenzione e porto di armi aggravato), la cui condanna era già divenuta definitiva. L’annullamento parziale della sentenza avrebbe dovuto logicamente comportare il rinvio degli atti alla Corte d’Appello per ricalcolare la pena complessiva, escludendo quella relativa al reato prescritto. Invece, per una svista, la Cassazione aveva omesso di disporre tale rinvio, creando un vuoto procedurale.
La Correzione dell’Errore Materiale secondo la Legge
L’articolo 625-bis del codice di procedura penale è lo strumento previsto per sanare queste situazioni. La norma distingue due tipi di vizi: l’errore materiale e l’errore di fatto.
L’errore materiale, oggetto della nostra analisi, si verifica quando c’è una discrepanza tra la volontà del giudice, correttamente formatasi, e come questa viene trascritta nel provvedimento. Si tratta di un errore di “penna”, non di pensiero. È diverso dall’errore di valutazione o di giudizio, che riguarda l’interpretazione delle norme o la valutazione delle prove e non è correggibile con questa procedura.
Come chiarito dalla stessa Corte, l’omissione nel disporre il rinvio per la rideterminazione della pena non era frutto di una valutazione errata, ma una semplice dimenticanza di un passaggio che, per legge, doveva conseguire all’annullamento parziale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, una volta rilevata l’omissione, ha agito ex officio, ovvero di propria iniziativa, per emendare il vizio. I giudici hanno spiegato che la decisione di annullare la condanna per il capo 24 per intervenuta prescrizione implicava, come conseguenza diretta e obbligata (ex lege), la necessità di un nuovo giudizio limitato al solo ricalcolo della pena per il residuo capo 25.
La statuizione omessa, quindi, non dipendeva da alcun margine di discrezionalità o da una nuova valutazione nel merito, ma era un atto dovuto che discendeva automaticamente dalla decisione principale. Trattandosi di una statuizione di diritto che prescinde da errori di valutazione, la Corte ha ritenuto di dover procedere con la correzione, integrando il dispositivo della precedente sentenza.
Le Conclusioni: la Decisione e le Sue Implicazioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha corretto il dispositivo della sua precedente sentenza. Ha disposto che, dopo le parole “estinto per prescrizione”, venissero aggiunte le seguenti: “e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del medesimo imputato quanto al capo 25”.
L’implicazione pratica di questa ordinanza è fondamentale: il processo non si era concluso in modo anomalo. Ora, il fascicolo tornerà alla Corte d’Appello di Torino, la quale avrà il compito specifico di ricalcolare la pena finale per l’imputato, tenendo conto unicamente della condanna definitiva per il reato di detenzione e porto d’armi. Questo intervento di autocorrezione assicura che il percorso giudiziario si concluda correttamente, garantendo la certezza del diritto e l’esatta quantificazione della pena.
Cos’è un errore materiale in una sentenza della Cassazione?
È una discrepanza tra la volontà del giudice e la sua trascrizione nell’atto, oppure una svista sugli atti interni del giudizio. Si distingue nettamente da un errore di valutazione o di interpretazione della legge, che non può essere corretto con questa procedura.
Perché la Corte di Cassazione ha dovuto correggere la propria sentenza?
Perché, dopo aver annullato una condanna per prescrizione, aveva omesso di disporre il rinvio a un giudice di merito per la rideterminazione della pena relativa a un’altra accusa, per la quale la condanna era già definitiva. Tale rinvio era un atto dovuto per legge.
Qual è la conseguenza pratica della correzione dell’errore materiale in questo caso?
La conseguenza è che il procedimento viene formalmente rinviato a una Sezione della Corte di Appello di Torino. Questo giudice dovrà ora ricalcolare la sanzione penale definitiva a carico dell’imputato, tenendo conto solo del reato per cui la condanna è rimasta valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10737 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 10737 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Petilia Policastro lo 01/12/1966
avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte di Cassazione di Roma udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e OSSERVATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino – investita della richiesta da parte del Procuratore Generale di rideterminazione della pena in relazione al reato sub 25 nei confronti di NOME COGNOME a seguito di sentenza emessa da questa Corte il 17 settembre 2024 – segnalava l’errore materiale della citata sentenza che – nel disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza del 3 aprile 2024 in relazione al fatto contestato al capo 24 -ometteva di disporre rinvio al giudice ad quem in relazione al reato sub 25 ai fini della determinazione della pena.
La Corte disponeva la formazione di autonomo fascicolo con fissazione della camera di consiglio ex art. 625 bis cod. proc. pen.
2.1. La norma in oggetto consente il ricorso straordinario nei confronti dei provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione in relazione a due diverse tipologie di vizio: l’errore materiale e l’errore di fatto.
Il primo consiste nella mancata rispondenza tra la volontà provvedimentale, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Si tratta di due categorie di vizi diversi dagli errori di valutazione e di giudizio -non impugnabili con tale rimedio- che conseguono o ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione o all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 giugno 2018, n. 29240; idem Sezione III penale, 13 ottobre 2017, n. 47316).
Nel caso in esame, la sentenza in oggetto disponeva l’ annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 393 cod. pen. , così diversamente qualificato il delitto sub 24. A tale statuizione avrebbe dovuto fare seguito ex lege il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena relativamente al reato sub 25 (detenzione e porto di armi aggravato), per il quale il Filice aveva riportato condanna divenuta definitiva già a seguito della prima sentenza rescindente.
Questa Corte, nondimeno, ometteva di disporre in tal senso.
Trattandosi di una statuizione di diritto che prescinde da errori di valutazione e di giudizio, la segnalata omissione va emendata ex officio con la correzione -integrazione del dispositivo .
Va, pertanto, disposta la correzione dell’errore materiale contenuto del dispositivo della sentenza n. 1130 del 17 settembre 2024 nel proc. R.G. n. 19166/2024 di questa Corte nei confronti di NOME COGNOME nel senso che dopo le parole ‘estin t o per prescrizione’ si aggiungano le parole ‘ e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del medesimo COGNOME quanto al capo 25′ , invariato nel resto.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.
P.Q.M.
Letto l’art. 625 bis , comma 3, prima parte, cod. proc. pen., corregge il dispositivo della sentenza emessa il 17/09/2024 nel Proc. R.G. 19166/2024 aggiungendo dopo le parole ‘estinto per prescrizione’ le parole ‘e rinvia ad altra
Sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del medesimo Filice quanto al capo 25′ .
Così deciso, 04/03/2025