Errore Materiale in Sentenza: La Cassazione Interviene a Tutela della Parte Civile
Nel complesso iter della giustizia, può accadere che un provvedimento, pur corretto nella sua sostanza decisionale, contenga delle imprecisioni. L’ordinamento prevede uno strumento specifico per questi casi: la procedura di correzione dell’errore materiale in sentenza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 14693/2024, offre un chiaro esempio di come questo istituto venga applicato per sanare un’omissione e tutelare i diritti della parte civile.
I Fatti del Caso: Una Dimenticanza Costosa
La vicenda trae origine da una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione, la n. 44147/2023. In quel giudizio, la parte civile, un cittadino leso da un reato, si era regolarmente costituita per ottenere giustizia e il risarcimento del danno. Tuttavia, nel redigere il dispositivo finale della sentenza, la Corte aveva omesso una statuizione fondamentale: la liquidazione delle spese processuali a suo favore.
In pratica, pur avendo visto riconosciute le proprie ragioni, la parte civile si trovava a non avere un titolo per il rimborso dei costi legali sostenuti. Accortasi della svista, la difesa della parte civile ha attivato la procedura prevista dall’articolo 130 del codice di procedura penale, segnalando l’errore materiale e chiedendone la correzione.
La Decisione della Corte: La Correzione dell’Errore Materiale in Sentenza
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto l’istanza di correzione. I giudici hanno riconosciuto che l’omissione della liquidazione delle spese non era frutto di una valutazione di merito, ma di una semplice “svista”. Questo tipo di errore, che non incide sulla volontà decisionale del collegio ma solo sulla sua estrinsecazione formale, rientra pienamente nella nozione di errore materiale.
Di conseguenza, la Corte ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza precedente. Ha ordinato che, dopo la frase che disponeva il rinvio alla Corte d’Appello, venisse aggiunta la seguente statuizione: la condanna del ricorrente (l’imputato) al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, quantificate in euro 3.686,00 oltre agli accessori di legge. La cancelleria è stata inoltre incaricata di annotare la correzione sull’originale della sentenza e sul ruolo.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile vittoriosa non è una scelta discrezionale, ma una “statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale” rispetto alla decisione principale. L’omissione di tale statuizione configura un “nocumento ingiusto” per la parte, un pregiudizio che non può essere sanato in altro modo se non attraverso questa specifica procedura.
Il Collegio ha evidenziato come l’importo da liquidare fosse “agevolmente determinabile sulla base delle stesse” carte processuali, rendendo la correzione un’operazione semplice e diretta. La procedura ex art. 130 c.p.p. si rivela quindi uno strumento agile ed efficace per rimediare a sviste che, se non corrette, comprometterebbero la piena attuazione della giustizia.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale di procedura penale: la giustizia deve essere non solo sostanziale ma anche formale e completa. Lo strumento della correzione dell’errore materiale garantisce l’efficienza del sistema, permettendo di rimediare a imprecisioni e dimenticanze senza la necessità di impugnazioni complesse e dispendiose. Per la parte civile, rappresenta una tutela essenziale per vedere riconosciuto integralmente il proprio diritto, compreso il rimborso delle spese necessarie per difendersi e far valere le proprie ragioni in giudizio.
Cosa si intende per ‘errore materiale’ in una sentenza?
Si tratta di un’omissione o un errore di trascrizione che non altera la sostanza della decisione del giudice. In questo caso, è stata l’omessa statuizione sulla liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile.
Come si può rimediare a un errore materiale in una sentenza penale?
La parte interessata può presentare un’istanza di correzione, come previsto dall’art. 130 del codice di procedura penale. Il giudice, se riconosce l’errore, dispone la correzione del provvedimento originale.
Qual è stata la conseguenza della correzione in questo caso specifico?
La Corte di Cassazione ha integrato il dispositivo della sentenza originale, condannando l’imputato a pagare alla parte civile le spese legali liquidate in € 3.686,00, oltre agli accessori di legge, sanando così l’omissione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 14693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sulla segnalazione di errore materiale – relativa alla sentenza della Sesta Sezione penale n. 44147/2023 del 15/09/2023 – della parte civile costituita:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a .lesi
nel procedimento penale a carico di:
NOME NOME NOME il DATA_NASCITA a Napoli
avverso la sentenza del 22/02/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.COGNOME NOME ha formulato istanza di correzione materiale del dispositivo della sentenza n. n. 02/2022, emessa in data 15 settembre 2023 dalla Sezione Sesta Penale della Corte di cassazione, deducendo che nel predetto dispositivo non si era tenuto conto della sua costituzione di parte civile, e non si era, quindi, provveduto alla liquidazione delle spese processuali in suo favore.
Rilevato che occorre procedere alla correzione a norma dell’art. 130 cod. proc. pen., versandosi in un caso di svista che ha determiNOME l’omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti.
P.Q.M.
Dispone la correzione materiale del dispositivo della sentenza n. 44147/2023 emessa in data 15.9.2023, su ricorso di COGNOME NOME e trascritto nel ruolo di udienza, nel senso che, dopo la frase “rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano”, debba intendersi e leggersi: “condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita, COGNOME NOME, che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni sull’originale della sentenza e sul ruolo.
Così deciso il 25 gennaio 2024
Il Consigliere estensore