Errore materiale in sentenza: quando la motivazione prevale sul dispositivo
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su come gestire un errore materiale in sentenza, in particolare quando emerge un contrasto tra quanto scritto nel dispositivo e quanto argomentato nella motivazione. La questione, apparentemente tecnica, ha conseguenze pratiche significative per le parti coinvolte. L’ordinanza in esame dimostra che la regola della prevalenza del dispositivo non è assoluta e può essere derogata quando la volontà del giudice emerge chiaramente dal corpo della motivazione.
I fatti del caso: una discrepanza tra rigetto e inammissibilità
Il caso trae origine da un errore di trascrizione nel ruolo di un’udienza pubblica della stessa Corte di Cassazione. Il dispositivo di una sentenza, come riportato nel documento ufficiale, statuiva il “rigetto” del ricorso presentato da un imputato, con la conseguente condanna al solo pagamento delle spese processuali. Tuttavia, la lettura della motivazione della stessa sentenza rivelava una realtà diversa: i giudici avevano in realtà deliberato per l'”inammissibilità” del ricorso. Questa diversa qualificazione comportava non solo il pagamento delle spese, ma anche il versamento di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’importanza della correzione di un errore materiale in sentenza
Di fronte a questa palese discordanza, la Corte è intervenuta d’ufficio per correggere l’errore materiale in sentenza. Sebbene esista un principio generale secondo cui il dispositivo, quale espressione immediata della volontà decisionale, prevale sulla motivazione, i giudici hanno specificato che tale regola non è un dogma intangibile. Essa deve essere contemperata con la valutazione del caso concreto. Quando la motivazione contiene elementi talmente chiari e significativi da non lasciare dubbi sulla reale volontà dei giudici, è la motivazione a dover prevalere per sanare l’errore commesso nel dispositivo.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul principio secondo cui la correzione è necessaria per allineare la formulazione esterna della decisione alla volontà interna del collegio giudicante, come espressa in modo inequivocabile nel percorso argomentativo della motivazione. Citando un proprio precedente (Sentenza n. 8363/2013), la Corte ha ribadito che la prevalenza del dispositivo può essere superata se la motivazione fornisce prove pregnanti della reale statuizione. In questo caso, l’intera argomentazione giuridica della sentenza originaria conduceva logicamente a una declaratoria di inammissibilità. L’erronea indicazione di “rigetto” nel dispositivo è stata quindi qualificata come un mero lapsus calami, ovvero un errore di scrittura, che non rispecchiava la decisione effettivamente assunta. La Corte ha inoltre precisato che la definitività della decisione non ostacola la procedura di correzione, in quanto l’obiettivo è ripristinare la coerenza e la veridicità dell’atto giudiziario.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte ha disposto la sostituzione dell’espressione errata con quella corretta. Il dispositivo è stato quindi modificato da “Rigetta il ricorso…” a “Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”. La vicenda sottolinea l’importanza della coerenza interna degli atti giudiziari e conferma che gli strumenti processuali, come la procedura di correzione dell’errore materiale, sono essenziali per garantire la giustizia sostanziale, anche a costo di derogare a principi generali quando l’evidenza della volontà del giudice lo imponga. Per il ricorrente, la correzione ha comportato una conseguenza economica tangibile, a dimostrazione di come anche un errore formale possa avere implicazioni concrete.
Cosa succede se c’è un contrasto tra la motivazione e il dispositivo di una sentenza?
Di regola prevale il dispositivo, in quanto espressione diretta della decisione del giudice. Tuttavia, come chiarito da questa ordinanza, se la motivazione esprime in modo chiaro e inequivocabile una volontà diversa, può prevalere sulla base di una valutazione del caso specifico per correggere un errore materiale.
Che cos’è un errore materiale in una sentenza?
È un errore di trascrizione o di formulazione che non riguarda il processo logico decisionale del giudice, ma solo la sua rappresentazione materiale nel documento. Ad esempio, riportare ‘rigetto’ invece di ‘inammissibilità’ pur avendo motivato per quest’ultima.
Qual è stata la conseguenza pratica della correzione dell’errore nel caso specifico?
La correzione ha trasformato la decisione da un semplice rigetto con condanna alle spese a una declaratoria di inammissibilità. Questo ha comportato per il ricorrente una sanzione economica aggiuntiva, ovvero la condanna al pagamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43785 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 43785 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 04/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni dei PG NOME COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ruolo dell’udienza pubblica del 4.5.2023, nella parte afferen il dispositivo della sentenza di questa Corte, Sezione Quinta penale, pronunciata procedimento n. R.G. 4302/23, che ha deciso il ricorso presentato nell’interes NOME COGNOME, contiene un errore materiale perché erroneamente riporta “riget il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali” in di “dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende” rispondente alla decisione assunta, come argomentata nella motivazione della sentenza documento depositata e riportata nel relati coerente, dispositivo.
2. Il ruolo dell’udienza relativo al dispositivo della sentenza menzionata essere, dunque, corretto nei suindicati termini, corretti, come indi dispositivo.
Ed invero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenz regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volo decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del ca specifico, con la valutazione dell’eventuale pregnanza degli elementi, tratti motivazione, significativi – come nel caso di specie – di detta volontà (S Sentenza n. 8363 del 17/01/2013, Rv. 254820 – 01); né potrebbe essere ostacolo a tale correzione la definitività della decisione che produce deter suoi effetti all’atto del deposito del dispositivo col ruolo di udienza nella ca (non ricorrendo tra l’altro nel caso di specie alcuna delle ipotesi di cui al cod. proc. pen.), dal momento che la originaria declaratoria di rigetto non pro effetti diversi rispetto a quella di inammissibilità (art. 625, comma 2, cod pere) se non con riferimento all’aggiunta della condanna al pagamen dell’ammenda di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo trascritto a ruolo della sentenza n. 3742 4 maggio 2023 nei confronti di NOME COGNOME mediante sostituzione dell’espressione “Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali” con quella “Dichiara inammissibile il ricorso e condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende”
Così deciso il 17/10/2023.