Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13547 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13547 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (alias NOME) nato in MAROCCO il 29/05/1989 avverso l’ordinanza del 28/11/2024 della Corte d’appello di Firenze; sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME letta la memoria depositata dal Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata emessa il 28 novembre 2024 dalla Corte di appello di Firenze, che ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell’interesse di NOME COGNOME, alias di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Lucca del 27 ottobre 2022, definitiva il 26 aprile 2023.
2.In motivazione, la Corte di appello ha rilevato la infondatezza della tesi sostenuta dall’istante, secondo cui, sebbene NOME COGNOME (nato in Marocco il 29 maggio 1989) fosse stato identificato in data 12 luglio 2016 dalla polizia giudiziaria, come da verbale redatto in seno al procedimento n. 2233 del 2016 R.g.n.r. contenente la nomina del difensore di fiducia (avvocato NOME COGNOME, presso il cui studio aveva eletto domicilio, il processo si era svolto dopo due anni a carico di NOME COGNOME (nato in Marocco il 29 maggio 1989), per cui l’imputato non era venuto a conoscenza del processo, né avrebbe potuto esserlo consultando il difensore, atteso il diverso nominativo e l’insussistenza di processi a suo nome.
In particolare, la Corte d’appello ha osservato che il processo si era svolto a carico di NOME COGNOME (nato in Marocco il 29 maggio 1989), indicato con vari alias, tra cui anche NOME COGNOME (nato in Marocco il 29 maggio 1898), e l’imputato aveva ricevuto nel domicilio eletto tutte le notificazioni relative al processo, per cu l’imputato e il suo difensore di fiducia erano stati messi a conoscenza della celebrazione del processo recante il n. 2233/2016 r.g.n.r. e 385/2018 R. Dib. Tribunale Lucca. Dunque, nessun rilievo poteva attribuirsi al tempo trascorso, peraltro non particolarmente prolungato, tra la data dell’avvenuta identificazione e la data di celebrazione del processo a cui il difensore aveva peraltro partecipato.
In definitiva, la mancata riproduzione degli alias negli atti successivi alla richiesta di rinvio a giudizio, costituiva una mera omissione materiale, alla quale era possibile ovviare, mediante il procedimento di correzione, disponendo che nell’intestazione della sentenza del Tribunale di Lucca n. 1688/2022 del 27 ottobre 2022 venisse riportato anche l’alias NOMECOGNOME nato in Marocco il 29 maggio 1989.
Avverso tale ordinanza, NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 629 bis cod.proc.pen.; in particolare, si lamenta che la Corte d’appello abbia illegittimamente risolto con la disciplina dell’errore materiale la diversa questione afferente alla corretta instaurazione del rapporto processuale e ciò con argomentazioni illogiche.
4.1. Il ricorrente era stato identificato ed aveva eletto domicilio in relazione al procedimento iscritto al n. 2233/2016 RGNR della Procura della Repubblica di Lucca. In tale occasione, il medesimo declinava le esatte generalità e cioè NOME COGNOME nato in Marocco il 29 maggio 1989, e provvedeva anche a nominare il difensore di fiducia. Nel successivi atti introduttivi del giudizio, e precisamente nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e anche nel decreto dispositivo del giudizio, il nominativo del ricorrente veniva invece indicato in COGNOME NOME, nato in Marocco il 29.5.1989, e tale divergenza, come sostenuto in ricorso, non permetteva la corretta instaurazione del rapporto tra d:fensore e assistito. Dunque, non rilevava che la notifica fosse avvenuta presso il domicilio eletto, posto che l’errata indicazione del nominativo non aveva consentito il rapporto tra imputato e difensore. Rileva ancora il ricorrente che tale contatto era stato ulteriormente ostacolato per il trascorrere di un notevole lasso di tempo tra l’elezione di domicilio e l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio. Inoltre, l’avviso di garanzia del 1 luglio 2016 aveva riportato solo le esatte generalità di NOME COGNOME NOME e non quelle di NOME, con le quali l’imputato era stato poi tratto a giudizio e che il verbale di identificazione non indicava il codice univoco identificativo dello straniero. 5. La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va osservato che al presente procedimento non si applica il dettato normativo frutto della novella ex D.Igs. 150 del 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ai sensi del disposto dell’art. 89, comma 1, del medesimo decreto, posto che, dall’esame del provvedimento impugnato emerge che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, era già stata pronunciata una ordinanza con la quale si era disposto di procedere in assenza (cfr., per l’applicazione della
previgente disciplina in un caso analogo, Sez. 4, n. 21544 del 21/03/2024, Kninou, non mass.).
Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
In particolare, il ricorrente non si cura di contrastare il ragionamento dell’ordinanza impugnata relativo alla circostanza che già la richiesta di rinvio a giudizio aveva riguardato l’indicazione del nome oggi affermato come quello reale, e al difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME domiciliatario, sono state effettuate le notificazioni relative al processo. Il ricorso si limita a reiterare le doglianze fa valere con l’istanza di rescissione, imputando al provvedimento impugnato di non averle accolte, risolvendole con l’adozione di una integrazione correttiva della intestazione della sentenza del Tribunale di Lucca oggetto di procedimento.
Alle risultanze di tali atti, espressamente richiamate dall’ordinanza impugnata, il ricorrente non replica in alcun modo, continuando a sostenere la tesi dell’erronea indicazione del nome che avrebbe reso non conoscibile l’esistenza del processo anche per il difensore di fiducia.
Il motivo è dunque irrimediabilmente privo di specificità, ai sensi del disposto dell’art. 581 cod.proc.pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000)
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi deciso, il 27 febbraio 2025.
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