Errore Materiale e Ricorso in Cassazione: Quando una Virgola Sbagliata non Basta
Un errore materiale in una sentenza è sufficiente per annullarla? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito una risposta chiara: se la volontà del giudice è inequivocabile e l’errore è un semplice lapsus, il ricorso è destinato all’inammissibilità. Questo principio tutela l’efficienza della giustizia, evitando che meri refusi vengano strumentalizzati per prolungare i processi.
I Fatti del Caso: un Appello Basato su un Lapsus Calami
Due imputati, a seguito di un accordo con la Procura in appello (il cosiddetto ‘concordato’ ex art. 599-bis c.p.p.), ottenevano una rideterminazione della pena. La Corte d’Appello, nel dispositivo della sentenza, fissava correttamente la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Tuttavia, nella parte dedicata alla motivazione, per un evidente refuso, veniva riportata la dicitura ‘mesi 2 mesi 8 di reclusione’.
Basandosi unicamente su questa discrepanza, la difesa presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che la motivazione fosse intrinsecamente contraddittoria e, quindi, che la sentenza dovesse essere annullata.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’errore materiale
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il vizio lamentato non costituiva una reale contraddizione logica, ma un semplice e palese errore materiale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la determinazione della pena, così come chiaramente espressa nel dispositivo della sentenza, era l’unico dato rilevante. Il dispositivo rappresenta la volontà finale e decisoria del collegio giudicante. La frase errata contenuta nella motivazione, invece, era all’evidenza un refuso irrilevante, un mero errore di trascrizione che non poteva in alcun modo ingenerare dubbi sulla pena effettivamente inflitta. La chiarezza del dispositivo rendeva l’errore nella motivazione innocuo e privo di qualsiasi effetto giuridico. Pertanto, utilizzare un simile pretesto per un ricorso in Cassazione è stato considerato un abuso dello strumento processuale. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: le impugnazioni devono basarsi su vizi sostanziali e non su meri errori formali, soprattutto quando questi sono facilmente riconoscibili come tali. La decisione serve da monito contro i ricorsi pretestuosi, che mirano a sfruttare insignificanti sviste per ritardare la conclusione dei procedimenti. Per gli operatori del diritto, ciò significa concentrare le proprie argomentazioni su questioni giuridiche di reale spessore, poiché la Cassazione non è disposta a dare peso a un errore materiale palesemente innocuo quando la decisione del giudice è chiara e coerente nella sua parte dispositiva.
Un errore materiale nella motivazione di una sentenza può essere motivo valido per un ricorso in Cassazione?
No, secondo questa ordinanza, un evidente errore materiale (o refuso) nella motivazione non costituisce un motivo valido per il ricorso se la volontà del giudice e la decisione finale sono chiaramente comprensibili dal dispositivo della sentenza.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era l’errore specifico contestato in questo caso?
L’errore contestato era una dicitura nella motivazione che riportava ‘mesi 2 mesi 8 di reclusione’ invece della dicitura corretta, presente nel dispositivo, di ‘anni 2 mesi 8 di reclusione’. La Corte ha ritenuto questo un refuso irrilevante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47995 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47995 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME e COGNOME ricorrono, a mezzo dei medesimo difensore e con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in accoglimento del concordato proposto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., esclusivamente afferente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena ad entrambi irrogata in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 240,00 di multa, in ordine al reato loro ascritto.
Ritenuto che l’unico motivo da entrambi proposto (motivazione intrinsecamente contraddittoria laddove, nel richiamare i termini dell’accordo delle parti in punto di rideterminazione della pena, si legge “mesi 2 mesi 8 di reclusione”, mentre nel dispositivo la pena della reclusione è stabilita in anni 2 mesi 8 di reclusione) si appalesa manifestamente infondato;
Considerato che, nel caso di specie, la predetta dizione di “mesi 2 mesi 8 di reclusione”, contenuta nella prima pagina della sentenza, costituisce all’evidenza un refuso irrilevante, chiara essendo la determinazione della pena espressa dal dispositivo;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
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