Errore Materiale: Quando l’Appello Diventa Inutile?
Nel mondo del diritto, la precisione è fondamentale. Un semplice refuso, un nome sbagliato, una data errata: questi sono esempi di quello che la legge definisce errore materiale. Sebbene possano sembrare dettagli minori, possono avere conseguenze significative, portando persino all’impugnazione di una sentenza. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 33285/2024) chiarisce cosa accade quando un tale errore viene corretto dopo che è già stato presentato un ricorso.
I Fatti del Caso: lo Scambio di Motivazioni
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice per le indagini preliminari (GIP) del Tribunale di Treviso. Il GIP si era pronunciato sulla posizione di un imputato per reati fiscali, dichiarando in parte il non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto e in parte assolvendolo.
Tuttavia, nella stesura della motivazione, il giudice è incorso in un palese errore materiale: ha inserito il testo relativo a un altro procedimento, menzionando i nomi di altri due imputati completamente estranei alla causa.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, rilevando questo scambio di persona, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la nullità della sentenza per violazione delle norme procedurali che impongono la corretta indicazione delle generalità dell’imputato.
La Decisione della Corte e l’impatto dell’errore materiale
Prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare il ricorso, è avvenuto un fatto decisivo. Il GIP del Tribunale di Treviso, accortosi dell’errore, ha emesso un’ordinanza di correzione di errore materiale. Con questo provvedimento, ha ripristinato la corretta motivazione nella sentenza, associandola al giusto imputato.
Di conseguenza, quando il caso è arrivato al vaglio della Suprema Corte, la situazione era cambiata. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso del Procuratore Generale inammissibile per “sopravvenuta carenza di interesse”.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che l’interesse a ricorrere è un presupposto essenziale per qualsiasi impugnazione. Questo interesse deve esistere non solo al momento della presentazione del ricorso, ma deve persistere per tutta la durata del giudizio. Nel caso di specie, il ricorso del Procuratore si basava esclusivamente sull’errore contenuto nella motivazione. Una volta che il GIP ha corretto tale errore, la ragione stessa del ricorso è venuta meno. L’atto impugnato era stato sanato, eliminando il vizio che ne avrebbe potuto causare la nullità. Proseguire con il giudizio di cassazione sarebbe stato, quindi, un esercizio inutile, poiché non vi era più alcuna questione giuridica da risolvere.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’economia processuale e la necessità di un interesse concreto e attuale all’impugnazione. Dimostra che lo strumento della correzione dell’errore materiale è efficace per sanare vizi formali senza dover necessariamente annullare un’intera sentenza e rifare il processo. Per gli operatori del diritto, insegna che prima di insistere su un’impugnazione, è cruciale verificare se le circostanze di fatto o di diritto siano mutate, poiché la mancanza di interesse può portare a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo definitivamente la porta a ulteriori discussioni.
Cosa succede se un giudice commette un errore materiale in una sentenza, come indicare un nome sbagliato?
Il giudice può correggere l’errore attraverso una specifica e semplificata procedura di correzione dell’errore materiale, anche dopo che la sentenza è stata depositata, ripristinando la correttezza formale del documento.
Un ricorso basato su un errore materiale può essere dichiarato inammissibile?
Sì, se il giudice corregge l’errore materiale prima che la Corte decida sul ricorso, quest’ultimo perde la sua ragione d’essere. Di conseguenza, viene dichiarato inammissibile per “sopravvenuta carenza di interesse”, poiché il vizio lamentato è stato eliminato.
Perché l’appello del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico fondamento era un errore nella motivazione della sentenza (l’indicazione di nomi di imputati errati). Poiché il giudice di primo grado ha corretto questo errore prima della decisione della Cassazione, l’interesse del Pubblico Ministero a ottenere l’annullamento della sentenza è venuto meno.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33285 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33285 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia sul ricorso proposto da nel procedimento nei confronti di NOME, nato a Meolo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare
l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nei confronti di NOME per una parte delle condotte contestategli ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e lo ha assolto perché il fatto non sussiste dalle residue condotte ascrittegli ai sensi della medesima disposizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Venezia, denunciando la violazione dell’art. 546, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., a causa del fatto che nella motivazione della sentenza depositata dal Giudice per le indagini preliminari non si fa riferimento all’imputato NOME ma a tali COGNOME e COGNOME, con la conseguente nullità della sentenza, a causa della errata indicazione delle generalità degli imputati.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando l’intervenuta correzione dell’errore contenuto nella motivazione della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Giudice per le indagini preliminari già provveduto, con ordinanza del primo febbraio 2024 in atti, a correggere l’errore verificatosi nella collazione della motivazione con l’intestazione, dando atto che nella sentenza nei confronti di NOME COGNOME era stata inserita la motivazione relativa a NOME COGNOME e a NOME COGNOME e viceversa, e disponendo le opportune correzioni.
Ne consegue il venir meno della ragione che aveva determinato il ricorso del Pubblico ministero, essendo stato emendato l’errore che aveva determinato la nullità denunciata con il ricorso, che deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9/7/2024