Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 812 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 812 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PRATO il 02/10/1956
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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udito il difensore I
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza-decisione pronunciata in data 24 aprile 2024, in esit dell’udienza in camera di consiglio in pari data, la Corte di cassazione, Pr Sezione penale, ha definito il ricorso proposto da NOME COGNOME iscritto al 3901/2024 Reg. gen., avverso l’ordinanza in data 12 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Prato, quale giudice dell’esecuzione, annullava l’ordinanza data 16 marzo 2021 e, per l’effetto, disponeva il mantenimento del sequestro s due orologi di marca Rolex fino alla pronuncia definitiva ai sensi dell’art. 263 proc. pen., delegando la Polizia giudiziaria per l’esecuzione del provvedimento.
Per ciò che interessa in questa sede, va rilevato che avverso det ordinanza NOME COGNOME aveva proposto istanza di riesame, chiedendone l’annullamento, poiché reputata viziata da carenza assoluta del potere ablati esercitato.
Il Tribunale di Prato, con provvedimento in data 19 gennaio 2024, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame, rilevando che l’oggetto de richiesta esulava dall’ambito applicativo dell’art. 324 cod. proc. pen.
Riteneva, tuttavia, che poiché l’istanza conteneva doglianze in punto d abnormità del provvedimento del Giudice dell’esecuzione, che la stessa dovesse essere trasmessa alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, c proc. pen.
Questa Corte, investita della questione, dichiarava l’inammissibilità d ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Cort sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, stimava equo determinar in tremila euro.
L’interessato NOME COGNOME ha promosso il procedimento per la correzione dell’errore materiale in cui la Corte è incorsa nella redazione d sentenza-documento, costituito dalla condanna alla somma dell’ammenda.
Deduce, infatti, l’istante che la trasmissione alla Corte di cassazione d sua richiesta, rivolta al Tribunale del riesame, sarebbe frutto di una dife comprensione da parte di quest’ultimo del tenore dell’istanza, sicché n potrebbe essere addebitata al ricorrente la sanzione conseguent all’inammissibilità del ricorso per cassazione, così come qualificata l’origi istanza di riesame.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta in data 10 giugno 2024, ha chiesto che si proceda alla correzione dell’errore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza di correzione dell’errore materiale dev’essere rigettata.
La condanna alle spese del procedimento camerale nei riguardi di COGNOME statuizione, invero, da ritenere legittimamente adottata, non essendo ravvisabili nella specie i presupposti per far luogo alla procedura di correzione di errore materiale, di cui all’art. 130 cod. proc. pen.
Com’è noto, il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, di cui all’art. 130 cod. proc. pen., è consentito quando l’intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazione formale della decisione con suo reale e intangibile contenuto, si che è consentito il ricorso alla correzione dell’errore materiale quando essa non comporta una sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta (ex multis, Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 -01; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, COGNOME, Rv. 257158 -01; Sez. 1 n. 6784 del 25/1/2005, COGNOME, Rv. 232939 -01), atteso che l’errore, quale che ne sia la causa genetica, una volta divenuto parte del processo formativo della volontà del giudice, trasferisce i suoi effetti sulla decisione, la quale può subire interventi correttivi solo prima che si sia formato il giudicato, attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall’ordinamento (Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249551 -01, in tema di indulto).
3. Tale situazione non si è verificata nel caso che ci occupa.
La sentenza-decisione pronunciata in data 24 aprile 2024, ha così statuito: «2.2. Sulla scorta di tali premesse, non v’è dubbio che il Giudice dell’esecuzione abbia posto in essere un atto per nulla abnorme e che, al contrario, rientrava pienamente nelle sue competenze. Infatti, una volta sollecitato dall’interessata NOME COGNOME in sede di opposizione al provvedimento di restituzione in favore di NOME COGNOME preso atto della non definitività della sentenza civ in favore di quest’ultimo, ha revocato il proprio precedente provvedimento disponendo il mantenimento del vincolo fino al giudicato della ridetta sentenz civile. La decisione si pone nel solco del principio secondo cui «è legittim provvedimento che rigetta la richiesta di restituzione delle cose sequestrat pendenza di una controversia civile sulla proprietà delle stesse, atteso che
sensi dell’art. 263, comma 3, cod. proc. pen., il vincolo deve essere mantenu sino alla “risoluzione” della controversia civile, che evoca l’accertamen definitivo del diritto con il passaggio in giudicato della sentenza, stan necessità di tutelare chi risulterà titolare del bene ad esito del giudizio» (S n. 29811 del 20/10/2020, NOME COGNOME Rv. 279820). Inoltre, rileva il Collegio, la revoca del proprio precedente provvedimento è avvenuta correttamente, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, esse oggetto del provvedimento la restituzione delle cose sequestrate, materi rientrante tra le «altre competenze» previste dall’art. 676 cod. proc. pen., rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ».
Quanto al regolamento delle spese ha chiarito che «3. Le considerazioni che precedono si riflettono anche sul profilo, distinto ma strettamente collega della condanna di COGNOME COGNOME alle spese del procedimento, cui deve essere condannato, unitamente – per i profili di colpa connessi all’irritu dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. COGNOME ha, invero, presentato un’origina richiesta di riesame (che il Tribunale ha correttamente ritenuto essere st proposta fuori dai casi consentiti ex lege), ma ha altresì espressamente (si veda il foglio 2 dell’atto denominato richiesta di riesame) fatto riferimento possibilità che l’atto «potrebbe considerarsi abnorme» e, altretta esplicitamente, sollecitato il Tribunale, in via subordinata, a «conver l’imputazione in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, c proc. pen.». Ebbene, una volta applicata la regola stabilita dall’art. 568, co 5, cod. proc. pen., secondo la quale, per il principio di conservazione degli l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, se l’impugnazione si profila inammissibile – come nel caso di spec – il ricorrente risulta soccombente, né possono essere esclusi profili di colpa n proposizione dell’originaria impugnazione». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tali motivazioni rendono evidente l’assenza dell’invocato errore material nella condanna alle spese di Moggi nella citata sentenza-decisione.
Come anticipato l’istanza dev’essere rigettata, senza che l’istante condannato alle spese della presente procedura, non venendo in rilievo l’ipotes del rigetto di un “ricorso” che, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., costit presupposto per la condanna della parte privata alle spese del procedimento.
P. Q . M .
Rigetta l’istanza di correzione dell’errore materiale..
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente