Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 809 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 809 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 12/01/1972
avverso l’ordinanza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette~e conclusioni del PG 1 <S
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di NOME COGNOME di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del stessa Corte territoriale, in data 7 febbraio 2022, emessa ai sensi dell'art. bis cod. proc. pen., nella parte in cui non ha riconosciuto ricompreso nell'accor il beneficio della sospensione condizionale della pena.
A ragione della decisione la Corte territoriale – dopo avere ricostruito vicende processuali relative al concordato di cui si tratta, richiama integralmente il contenuto dell'accordo scritto depositato all'udienza del gennaio 2022 e, per sintesi, quello della procura rilasciata dall'imputato e motivi di appello – ha concluso che l'assenza di indicazione nel dispositivo de sentenza della Corte territoriale del beneficio della sospensione condizionale del pena non poteva in alcun modo ritenersi un errore materiale e che la censura della relativa assenza avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazion avverso la sentenza di "concordamento".
Ricorre per cassazione COGNOME con atto del suo difensore, avv. NOME COGNOME e deduce la violazione degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione.
L'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena non faceva parte dell'accordo ai sens dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sarebbe errata sulla scorta della l coordinata della proposta del difensore, nella quale si fa espresso riferimento «benefici di legge già concessi dal Gip», dei motivi di appello (contenenti riferimento alla richiesta dei «doppi benefici»), infine della procura specia firma dell'imputato.
A conferma di tanto, il ricorrente segnala che lo stesso Procuratore general aveva espresso il proprio parere favorevole alla correzione, ritenendo trattars un mero errore materiale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata il 3 luglio 2024, ha concluso chiedendo declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che deduce censure infondate, dev'essere rigettato.
L'ordinanza impugnata è, invero, da ritenere legittimamente adottata, non essendo ravvisabili nella specie i presupposti per far luogo alla procedura correzione di errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, d all'art. 130 cod. proc. pen., è consentito quando l'intervento correttiv imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazione formale della decisione con suo reale ed intangibile contenuto, si che è consentito il ricorso correzione dell'errore materiale quando essa non comporta una sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta (ex multis, Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 -01; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, COGNOME, Rv. 257158 -01; Sez. 1 n. 6784 del 25/1/2005, COGNOME, Rv. 232939 -01), atteso che l'errore, quale che ne sia la ca genetica, una volta divenuto parte del processo formativo della volontà de giudice, trasferisce i suoi effetti sulla decisione, la quale può subire inte correttivi solo prima che si sia formato il giudicato, attraverso i mezz impugnazione apprestati dall'ordinamento (Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 2011, Sardi, Rv. 249551 -01, in tema di indulto).
Per contro, non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'erro materiale quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sente di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativam innovativa del contenuto della decisione.
Con specifico riferimento al tema che ci occupa, si è chiarito che è illegitt la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella mi concordata, senza statuire sulla richiesta del benefi della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle par poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfeziona il suddetto accordo (Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276012 -01).
Nel caso che ci occupa, emerge dagli atti – il cui accesso è consentit attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policast Rv. 220093) – che nell'accordo vi era il riferimento ai «benefici di legge
concessi dal Gip » e, tuttavia, non risulta che gli stessi fossero mai stati con prima.
Sicché correttamente la Corte di appello, alla stregua del tenore dell'appel e dell'ampiezza dei relativi motivi oggetto di rinuncia, ha ritenuto, nella finale dell'accordo, che la rinuncia comprendesse tutti i motivi, senza che veni fatto esplicito riferimento al beneficio in discussione e, conseguentement accolto il concordato senza l'indicazione del beneficio della pena sospesa.
Di tanto il Giudice dell'esecuzione ha dato atto, rigettando l'istanz correzione dell'errore materiale, non sussistendone i presupposti.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente