Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18176 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18176 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME I et-t-Osent-ite-Ie-eefielesie~1-PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’avvocato NOME COGNOME propone ricorso avverso il decreto emesso il 22
ottobre 2024, a lui notificato in data 11 novembre 2024, con il quale la Corte d appello di Ancona disponeva la correzione di errore materiale del precedente
provvedimento di liquidazione compensi professionali relativi ad un procedimento penale a carico di NOME COGNOME ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
1.1. Con un unico ed articolato motivo di ricorso lamenta violazione di legge sotto un duplice profilo: perché il provvedimento di correzione di errore materiale di cu
all’art. 130 cod. proc. pen. è stato adottato senza previa fissazione della camera consiglio e relativo avviso alle parti, e perché il provvedimento di liquidazio
onorari è atto ‘non modificabile e non revocabile’, ma solo opponibile ai sensi de combinato disposto degli artt. 83 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso chiedendo di rimettere alle Sezioni Unite la questione inerente alla possibilità per il difensor
ricorrere per cassazione per la liquidazione degli onorari; ovvero, dichiara inammissibile il ricorso.
Il ricorso è fondato. Nel caso di specie, non si tratta di errore materiale, senso indicato dall’art. 130 cod. proc. pen., e quindi di un errore materiale o un’omissione la cui eliminazione non comporti una modifica essenziale dell’atto. La modifica dell’importo della liquidazione del compenso professionale invero incide sul merito della decisione, per i cui effetti sarebbe stato necessario seguire la procedu di cui all’art. 127 cod. proc pen., dando piena attuazione al contraddittorio tr parti.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Ancona per il prosieguo.
Così deciso il 21 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi nte