Errore Materiale Penale: La Cassazione chiarisce i confini con il Vizio di Legittimità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla distinzione tra errore materiale penale e vizio di legittimità, due concetti che spesso possono essere confusi ma che seguono percorsi procedurali nettamente diversi. Comprendere questa differenza è cruciale per evitare di vedersi dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda un imputato che, ritenendo errato il calcolo della sua pena, ha tentato di ottenere una correzione attraverso la procedura per l’errore materiale, ricevendo un netto diniego dalla Suprema Corte.
Il Caso: Una Richiesta di Correzione Respinta
I fatti processuali partono da un’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Un soggetto aveva richiesto la correzione di un presunto errore materiale contenuto in un provvedimento che lo riguardava, specificamente un errore nel computo della pena. Il Tribunale aveva rigettato la sua istanza. Contro questa decisione, il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il provvedimento di rigetto fosse ‘abnorme’, ovvero talmente anomalo da essere giuridicamente insostenibile.
La Decisione della Cassazione: Distinguere l’errore materiale penale dal vizio di legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno smontato la tesi del ricorrente su due fronti principali, fornendo chiarimenti procedurali di grande rilevanza.
L’insussistenza dell’Abnormità
In primo luogo, la Corte ha affrontato la doglianza relativa alla presunta abnormità del provvedimento impugnato. Citando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 8612/2022), ha stabilito che un provvedimento di correzione di errore materiale, anche se adottato senza fissare un’apposita udienza in camera di consiglio e senza darne avviso alle parti, non è abnorme. Piuttosto, un tale vizio procedurale configurerebbe una ‘nullità di ordine generale’ ai sensi dell’art. 178 del codice di procedura penale, un vizio certamente grave ma che non rientra nella categoria eccezionale dell’abnormità.
le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella distinzione fondamentale operata dalla Corte. Il ricorrente lamentava un errore nel calcolo della pena. Secondo i giudici supremi, un vizio di questo tipo non è un ‘errore materiale’. L’errore materiale è una svista, una mera disattenzione nella redazione del documento (ad esempio, un errore di battitura, un’errata indicazione di una data, un errore di calcolo aritmetico palese che non intacca il ragionamento del giudice). Al contrario, un errore nel computo della pena, che può derivare da un’errata applicazione di norme sul concorso di reati, sulla continuazione o su altre circostanze, è un ‘vizio di legittimità’. Si tratta di un errore giuridico che inficia la correttezza della decisione nel suo contenuto sostanziale. Come tale, esso deve essere dedotto e contestato attraverso gli strumenti di impugnazione ordinari previsti dal sistema, come l’appello o il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna, e non con la procedura, più snella e specifica, della correzione dell’errore materiale.
le conclusioni
La Corte ha quindi concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. L’utilizzo della procedura per la correzione dell’errore materiale era improprio per contestare un vizio di legittimità. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: ogni vizio ha il suo rimedio specifico, e la scelta dello strumento processuale sbagliato porta inevitabilmente all’inammissibilità dell’istanza. La conseguenza pratica per il ricorrente è stata non solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sanzione dell’uso improprio dello strumento di impugnazione.
Un errore nel calcolo della pena è considerato un ‘errore materiale’?
No, secondo l’ordinanza, un vizio nel computo della pena non è un errore materiale, ma un vizio di legittimità che deve essere contestato tramite i mezzi di impugnazione ordinari (es. appello).
Cosa accade se un giudice decide su una correzione di errore materiale senza fissare un’udienza e senza avvisare le parti?
Il provvedimento non è considerato ‘abnorme’, ma affetto da una ‘nullità di ordine generale’ ai sensi dell’art. 178 del codice di procedura penale, un vizio che deve essere fatto valere nelle sedi appropriate.
Qual è la conseguenza se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per una somma di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43927 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SAN MARCELLINO il 01/06/1958
avverso l’ordinanza del 24/05/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce l’abnormità del provvedimento di rigetto di correzione di errore materiale;
Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (ex plurimis: Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, COGNOME, Rv. 282933 – 01);
Ritenuto, inoltre, che il vizio nel computo della pena dedotto dal ricorrente non è ascrivibile alla nozione di errore materiale, ma ad un vizio di legittimità, deducibile mediante gli ordinari mezzi di impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.