Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40068 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 21/06/2024 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale del dispositivo, inserendo, dopo il nome ‘NOME COGNOME‘ e prima delle parole ‘che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge’, la dizione ‘ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell’Erario, ai sensi dell’art. 110, D.P.R. 115/2002’ .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di cassazione, con sentenza del 21 giugno 2024 (R.G.N. 83582024), per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, condannando l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile NOME COGNOME e provvedendo direttamente alla loro liquidazione.
Richiede ex art. 130 cod. proc. pen., il difensore della suddetta parte civile, la correzione dell’errore materiale ravvisabile nel suddetto dispositivo, laddove omette di indicare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e le conseguenti statuizioni in tema di distrazione in favore dell’Erario .
Per mero errore materiale, in effetti, non si è considerato che la parte civile era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di modo, correttamente, il pagamento va disposto in favore dello Stato medesimo (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760-01);
4. È dunque possibile rettificare il refuso.
Invero, la correzione di errori materiali incidenti su capi e punti della decisione divenuti irrevocabili è riservata alla competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 1, n. 57818 del 04/10/2017, Morrel, Rv. 27191501).
P.Q.M.
Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo della ordinanza n. 30745 del 21 giugno 2024 nei confronti di COGNOME NOME nel senso che dopo le parole ‘ dalla parte civile COGNOME NOME ‘ siano inserite le parole: ‘ ammessa al patrocinio a spese dello Stato, disponendo il pagamento in favore dello Stato ‘ .
Così deciso il 28 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME