Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1578 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1578 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato ad Armungia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata ad Arnnungia il DATA_NASCITA
parti civili costituite nel processo nei confronti di COGNOME NOME ed altri, per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 30602/2025 del 15/04/2025 nel procedimento n. 2249/2025, nel cui dispositivo non è stata prevista la liquidazione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La richiesta di correzione errore materiale proveniente dal difensore delle parti civili ricorrenti COGNOME e COGNOME in relazione alla omessa liquidazione delle spese delle parti civili è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
La sentenza 30602 del 15/04/2025 ha disposto l’annullamento con rinvio con riferimento ai capi C) (ricorso proposto dalle parti civili COGNOME e COGNOME) ed E) (ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE), dichiarando nel resto inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili.
Dopo la richiesta di correzione dell’errore materiale sono state presentate, oltre alle conclusioni del P.G. che ha chiesto procedersi alla richiesta correzione, memorie da parte di RAGIONE_SOCIALE e dell’imputato COGNOME, in senso contrario all’accoglimento dell’istanza.
Il difensore di COGNOME e COGNOME ha rappresentato che non è stato citato il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, che era parte dei giudizi di merito nella duplice veste di parte civile e responsabile civile, difesa, rispettivamente, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO.
Ritiene la Corte che non si versi in un’ipotesi di errore materiale, bensì di una statuizione che implica valutazioni discrezionali circa la fondatezza o meno della richiesta, anche alla luce della parziale soccombenza delle parti civili, e che rientra pertanto nell’ambito di competenza del giudice del rinvio. Donde l’inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/12/2025