Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4863 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4863 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del TRIBUNALE di IMPERIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 12 settembre 2024 con cui il Tribunale di Imperia, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto le sue richieste di annullare l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero per l’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia in data 18 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., divenuta definitiva in data 05 febbraio 2021, ritenendo che l’omessa traduzione degli atti non ha leso i diritti difensivi dell’imputato perché non è mai emerso che egli, arrestato in flagranza di reato e giudicato con rito direttissimo, non conoscesse la lingua italiana e ignorasse le procedure, dal momento che egli stesso chiese una misura alternativa alla detenzione/ tanto che l’ordine di esecuzione della condanna fu sospeso e nuovamente emesso dopo la reiezione della richiesta di misura alternativa; rilevato altresì che, secondo l’ordinanza impugnata, l’indicazione, nel verbale di arresto esecutivo, di una data diversa dal vero è un mero errore materiale, che non ha leso i diritti difensivi;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere l’ordinanza erroneamente ritenuto un mero errore materiale il fatto che il verbale di arresto per l’esecuzione della condanna riporti la data impossibile del 28 ottobre 2024, peraltro mai corretta, mentre trattasi di un vizio che causa nullità o inesistenza dell’atto, costituendo un eccesso di potere l’apporre una data t a piacere del verbalizzante, ed avendo la CEDU ritenuto che le errate indicazioni sul verbale di arresto violino il diritto ad un giusto processo, perché impediscono di stabilire l’esatto momento dell’arresto; deduce, inoltre, la nullità di tutti gli atti processuali, compresa l’esecuzione, per l’omessa traduzione degli stessi in lingua nota al ricorrente, che, diversamente da quanto asserito nell’ordinanza, parlava solo qualche parola di italiano e non era in grado di comprendere le fattispecie procedimentali;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente qualificato la non corretta data di arresto come un mero errore materiale che non ha leso i diritti difensivi, dal momento che all’arresto ha fatto immediatamente seguito la traduzione in carcere, per cui la data e l’orario in cui è iniziata la privazione della libertà personale sono facilmente desumibili dai dati dell’istituto penitenziario, ed essendo palese l’errore nell’apposizione della data sul verbale di arresto, perché addirittura successiva alla proposizione dell’incidente di esecuzione;
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ritenuto manifestamente infondato anche il motivo di ricorso relativo alla omessa traduzione degli atti processuali, in quanto il ricorso non si confronta con l’ordinanza, secondo cui, nel corso del processo i il ricorrente non ha mai manifestato la mancata conoscenza della lingua italiana, atteso che rispose all’interrogatorio senza richiedere un interprete, formulò istanza di patteggiamento, e in seguito presentò una richiesta di misura alternativa alla detenzione, dimostrando così di conoscere sufficientemente anche le varie fattispecie della procedura penale italiana, la cui ignoranza, peraltro, non è causa di violazione dei diritti difensivi, dal momento che gli è stata sempre assicurata la difesa tecnica, che l’ordinamento penale impone come obbligatoria proprio per consentire all’imputato di tutelare in modo approfondito e corretto il proprio diritto di difesa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per l’insussistenza dei vizi dedotti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente