Errore Materiale: Quando la Precisione delle Parole Cambia il Destino di una Sentenza
Nel mondo del diritto, ogni parola ha un peso. Una singola frase può determinare l’esito di un processo e avere conseguenze significative sulla vita delle persone. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di questa verità, affrontando un caso di errore materiale nel dispositivo di un’ordinanza. Questo caso dimostra come la giustizia possa e debba correggere sé stessa, anche per quelle che potrebbero sembrare mere sviste formali.
Il Caso: Una Sostituzione di Parole Cruciale
La vicenda nasce da un’istanza di correzione di un errore materiale presente nel ruolo di un’udienza pubblica. Nel dispositivo, ovvero la parte decisionale dell’atto, era stata trascritta per errore la formula assolutoria “il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Tuttavia, la formula corretta che avrebbe dovuto essere utilizzata era “il fatto non sussiste”.
Sebbene a un occhio inesperto possano sembrare simili, queste due espressioni hanno implicazioni giuridiche profondamente diverse:
* “Il fatto non è previsto dalla legge come reato”: Si applica quando l’azione commessa è stata effettivamente compiuta dall’imputato, ma la legge non la qualifica come un illecito penale. In sostanza, il fatto è accaduto, ma non è un crimine.
* “Il fatto non sussiste”: È una formula assolutoria molto più ampia e favorevole. Significa che il fatto storico contestato non è mai avvenuto, oppure che non è stato l’imputato a commetterlo. L’assoluzione è piena e senza riserve.
La Corte, ascoltato il parere del pubblico ministero, ha riconosciuto la presenza di un mero errore materiale e ha disposto l’immediata correzione.
La Procedura di Correzione dell’Errore Materiale
Il procedimento di correzione dell’errore materiale è uno strumento pensato per sanare sviste o omissioni che non intaccano la volontà del giudice espressa nella decisione. Si tratta di errori di trascrizione, di calcolo o di denominazione che, se non corretti, potrebbero generare incertezza o ambiguità. In questo caso, la Corte ha agito prontamente per ripristinare la corretta formulazione del dispositivo, garantendo che la decisione rispecchiasse l’effettiva volontà dell’organo giudicante e fornisse la tutela più completa all’imputato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise e dirette, come tipico in un’ordinanza di correzione. Il giudice ha semplicemente ritenuto che, nel dispositivo del ruolo di udienza, si fosse verificato un “mero errore materiale”. La discrepanza tra la formula scritta (“il fatto non è previsto dalla legge come reato”) e quella che avrebbe dovuto essere trascritta (“il fatto non sussiste”) era evidente. Ascoltato il parere favorevole del Sostituto procuratore generale, che ha concluso chiedendo di procedere alla correzione, la Corte ha agito di conseguenza. La decisione si fonda sulla necessità di assicurare la coerenza e la correttezza formale degli atti giudiziari, eliminando qualsiasi ambiguità che possa derivare da una svista di trascrizione. L’intervento non modifica la sostanza della decisione originale, ma si limita a rettificarne l’espressione esteriore per allinearla alla volontà del collegio.
Conclusioni
Questo caso, pur nella sua semplicità procedurale, offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che la precisione nel linguaggio giuridico non è un vezzo formale, ma una garanzia fondamentale per i diritti dei cittadini. La differenza tra due formule assolutorie può avere un impatto notevole sulla reputazione e sulla posizione giuridica di un individuo. In secondo luogo, evidenzia l’efficienza degli strumenti processuali, come la correzione dell’errore materiale, che permettono di rimediare a sviste senza la necessità di impugnazioni complesse. La giustizia, in questo modo, dimostra la sua capacità di auto-correzione, un elemento essenziale per mantenere la fiducia dei cittadini nel sistema.
Cosa si intende per errore materiale in un provvedimento giudiziario?
Per errore materiale si intende una svista puramente formale, come un errore di battitura o di trascrizione, che non influisce sulla sostanza e sulla volontà della decisione del giudice. Come stabilito nel caso in esame, può essere corretto attraverso una procedura specifica.
Qual è la differenza sostanziale tra “il fatto non sussiste” e “il fatto non è previsto dalla legge come reato”?
La formula “il fatto non sussiste” è una forma di assoluzione piena, che nega l’esistenza stessa del fatto storico contestato o la sua attribuzione all’imputato. La formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato” ammette che il fatto sia accaduto, ma stabilisce che tale comportamento non costituisce un crimine secondo l’ordinamento giuridico. La prima è, quindi, più ampiamente liberatoria per l’imputato.
Perché la Corte ha deciso di correggere l’errore?
La Corte ha deciso di correggere l’errore per ripristinare la corretta formulazione del dispositivo, assicurando che l’atto giudiziario rispecchiasse fedelmente la decisione presa. La sostituzione della frase errata con quella corretta era necessaria per garantire la precisione terminologica e per applicare la formula assolutoria più favorevole e giuridicamente appropriata al caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33802 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 33802 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
per la correzione di errore materiale nel ruolo di udienza pubblica del 20 maggio 2025, n. RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO, ricorrente COGNOME NOME;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione;
ritenuto c,be nel dispositivo del ruolo di udienza pubblica del 20 maggio 2025, sg–) n. R.G.N.125/2024, ricorrente COGNOME, per mero errore materiale, si è scritto: “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, anziché: “il fatto non sussiste”
P.Q.M.
Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di udienza pubblica del 20 maggio 2025, n. R.G.N. 116E2/2024, ricorrente COGNOME, nel senso che le parole “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, sono sostituite dalle seguenti: “il fatto non sussiste”.
Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso il 25/09/2025.