Errore Materiale: La Cassazione e l’Esenzione dalle Spese Processuali per il Ministero
L’ordinamento giuridico prevede strumenti per garantire non solo la giustizia sostanziale, ma anche la precisione formale degli atti. Uno di questi è la correzione dell’errore materiale, un meccanismo che consente di emendare sviste che non intaccano il cuore della decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa procedura, intervenendo per correggere una propria sentenza che aveva erroneamente condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali.
Il Contesto del Caso
La vicenda trae origine da una precedente sentenza della Corte di Cassazione, con la quale era stato rigettato un ricorso proposto dal Ministero della Giustizia. Nel dispositivo della sentenza, la Corte aveva disposto, come di consueto in caso di rigetto, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, questa statuizione conteneva un vizio, non di giudizio, ma puramente formale.
La Correzione dell’Errore Materiale da Parte della Cassazione
Successivamente, la stessa Corte ha riesaminato il proprio provvedimento, ma non per modificarne l’esito nel merito. L’intervento si è reso necessario per sanare quello che la legge definisce un errore materiale. Il Ministero della Giustizia, in qualità di ente statale, gode infatti di un regime particolare che lo sottrae all’onere del pagamento delle spese processuali derivante dal principio di soccombenza. L’averlo condannato è stato quindi riconosciuto come una mera svista, un’applicazione automatica di una regola che, nel caso specifico, non era applicabile.
I Riferimenti Normativi alla Base della Correzione
L’ordinanza di correzione si fonda su precisi articoli del codice di procedura penale. In particolare, vengono richiamati l’art. 130 c.p.p., che disciplina in via generale la correzione degli errori materiali, e l’art. 625-bis c.p.p., che regola specificamente questa procedura per i provvedimenti della Corte di Cassazione. Queste norme permettono di emendare gli atti giudiziari da errori od omissioni che non determinano nullità e la cui correzione non comporta una modifica essenziale del provvedimento, garantendo così l’efficienza e la coerenza del sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state lineari e inequivocabili. I giudici hanno rilevato che la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese era frutto di un palese errore materiale. Il predetto Ente, infatti, per sua natura e per le funzioni che svolge, è esonerato da tale onere. La decisione non ha messo in discussione l’esito del ricorso originario (che rimane rigettato), ma ha semplicemente epurato il dispositivo dalla statuizione errata. L’intervento correttivo, dunque, non ha rivalutato il giudizio, ma ha ripristinato la corretta forma giuridica del provvedimento finale, eliminando una condanna non dovuta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio procedurale fondamentale: l’esistenza di un meccanismo di autocorrezione all’interno del sistema giudiziario, capace di rimediare a sviste formali senza la necessità di impugnazioni complesse. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò rappresenta una garanzia di precisione e di aderenza alla legge. La decisione, inoltre, conferma lo status particolare riservato ad alcuni enti pubblici nei procedimenti giudiziari, sottolineando come l’applicazione delle norme debba sempre tenere conto delle specificità dei soggetti coinvolti.
Cos’è un errore materiale in un atto giudiziario?
È una svista oggettiva, come un errore di trascrizione o di calcolo, che non altera la sostanza logica della decisione. Come stabilito nel caso in esame, può essere corretto dalla stessa autorità che ha emesso l’atto, attraverso una procedura semplificata.
Perché il Ministero della Giustizia è stato esentato dal pagamento delle spese processuali?
Il Ministero della Giustizia, in quanto ente statale, è per legge sottratto all’onere del pagamento delle spese processuali che deriva dal principio di soccombenza (ossia, quando perde una causa). La sua iniziale condanna è stata quindi un errore.
Un giudice può modificare una propria sentenza dopo averla emessa?
Sì, ma solo per correggere errori materiali od omissioni che non incidono sulla sostanza della decisione, come avvenuto in questo caso. Non può modificare il merito del giudizio, ma solo rettificare imprecisioni formali per assicurare la correttezza dell’atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 1919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
O GLYPH tvg
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TORRETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI CASSAZIONE dl ROMA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
rilevato che, con sentenza in data 26 ottobre 2023 la Corte di cassazi sezione prima penale, nel procedimento nr. 17075/2023 r.g. ha rigettato il ric proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME condannato il proponente al pagamento delle spese processuali;
considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udien2:a risulta stab condanna del RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese processuali che de ritenersi frutto di errore materiale, posto che il predetto Ente è sottratto all’onere conseguente al principio di soccombenza (Sez. U, n.
ritenuto che il predetto errore va emendato ai sensi dell’art. 130 cod. pen. nel senso che va eliminata la condanna del ricorrente al pagamento de spese processuali;
visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.
P. Q. M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trasc sul ruolo di udienza del procedimento n. 17075/2023 r.g. del 26 ottobre 2023 ricorso del RAGIONE_SOCIALE con eliminazione RAGIONE_SOCIALE condanna del ricorren pagamento delle spese processuali.
Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell’udienza del 26 2023.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024.