Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46010 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46010 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 27/11/2024
R.G.N. 32800/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Potenza il 24/04/1965
avverso il decreto del 14/05/2024 della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso, previo annullameneto senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 14 maggio 2024 e depositato in data 12 agosto 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME contro il decreto emesso in data 18 gennaio 2024 con cui il Tribunale di Roma, sezione specializzata per le misure di prevenzione, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale in relazione all’ordinanza con cui, in data 11 marzo 2019, gli era stata revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
La Corte di appello ha precisato che l’istante aveva chiesto al Tribunale di Roma di correggere tale ordinanza aggiungendo che la revoca operava ‘ ex tunc ‘, ma il Tribunale aveva rilevato che non si trattava di una correzione, bensì di una integrazione del provvedimento,
addirittura in contrasto con il suo contenuto, e aveva perciò dichiarato inammissibile la richiesta. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, essendo il provvedimento relativo alla correzione di errore materiale impugnabile solo mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 127, comma 7, cod. proc. pen.
Avverso il decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale ha eccepito la sua illegittimità, sia perchØ esso Ł stato oggetto di un provvedimento di correzione di molti errori materiali, così ampio da rendere evidente che l’atto emesso si riferiva ad un diverso procedimento, sia perchØ esso Ł privo di motivazione in merito alle ragioni dell’impugnazione stessa.
Egli, infatti, nell’appello aveva dedotto che il decreto di revoca della misura di prevenzione si fondava sulla evoluzione dei procedimenti penali che avevano dato luogo alla misura stessa, i quali si erano conclusi con l’assoluzione o con altre decisioni favorevoli, situazione che, solitamente, legittima la revoca ex tunc , e aveva contestato il parere contrario alla revoca emesso dalla Questura di Roma proprio perchØ esso non teneva conto dell’esito di detti procedimenti, al termine dei quali il ricorrente risultava ancora incensurato. Il Tribunale, nel disporre la revoca, non aveva tenuto conto di tale argomento e della richiesta di una valutazione che, nel dubbio interpretativo, andasse a favore del reo, e per tali ragioni il suo decreto era stato impugnato davanti alla Corte di appello.
Il decreto impugnato non ha affrontato tali argomentazioni, ma si Ł limitato ad affermare che il Tribunale ha disposto la revoca della misura sulla base della condotta successiva alla sua applicazione, protrattasi per due anni e quattro mesi, ed ha analizzato solo parzialmente il contenuto del provvedimento di primo grado.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, previo annullamento senza rinvio del decreto impugnato, stante la sua inappellabilità.
In data 20/11/2024 il difensore avv. NOME COGNOME ha inviato una memoria di replica, con la quale afferma che la requisitoria del procuratore generale ha travisato il contenuto del ricorso, che chiede di correggere ovvero integrare un dispositivo di revoca palesemente incompleto, mancando la dizione ex tunc o ex nunc . Non Ł stata chiesta, quindi, una modifica essenziale dell’atto ma una sua integrazione, mancando in esso qualunque determinazione temporale della revoca e dovendo l’atto, nel dubbio, essere interpretato in senso favorevole al reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione proposta deve essere rigettata.
In primo luogo deve disporsi l’annullamento del decreto emesso dalla Corte di appello, in quanto adottato da un giudice privo di competenza funzionale.
I provvedimenti in tema di correzione di errore materiale non sono appellabili, ma solo ricorribili in cassazione. L’art. 130, terzo comma, cod. proc. pen., stabilisce infatti che il giudice provvede «a norma dell’art. 127 cod. proc. pen.», richiamando quindi integralmente la struttura procedimentale dei provvedimenti emessi in camera di consiglio, compresa, al comma settimo, la previsione della loro ricorribilità in cassazione. Questa Corte, perciò, ha costantemente affermato che «E’ ricorribile per cassazione l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione dell’errore materiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’espressione letterale “a norma dell’art. 127
cod. proc. pen.”, contenuta nell’art. 130, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce non solo alle forme del procedimento camerale, ma anche al regime di impugnabilità del provvedimento finale)» (Sez. 1, n. 46504 del 30/06/2022, Rv.283838; Sez. 5, n. 43989 del 15/10/2009, Rv. 245094; Sez.1, n. 11238 del 21/02/2020, Rv. 278852).
La Corte di appello, ricevuta l’impugnazione, avrebbe dovuto perciò riqualificarla come ricorso per cassazione, in ossequio al principio di favor impugnationis stabilito dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmetterla a questa Corte: infatti, secondo l’ordinanza Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Rv. 220221, «In tema di impugnazioni, allorchØ un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchØ l’esistenza di una voluntas impugnationis , consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Conf. SU, 31 ottobre 2001 n. 45372, De Palma, non massimata)».
Il provvedimento emesso dalla Corte di appello, perciò, Ł abnorme perchØ assunto da un giudice privo di competenza funzionale, e deve essere annullato senza rinvio (vedi Sez. 5, n. 5280 del 30/03/1999, Rv. 213190).
Questa Corte deve, però, decidere sulla ammissibilità e fondatezza dell’impugnazione proposta, qualificata come ricorso, stante la propria competenza funzionale.
Il ricorrente, riportando nel suo ricorso il testo dell’appello originariamente proposto e aderendovi integralmente, sostiene che le motivazioni della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, contenute nell’ordinanza emessa in data 11 marzo 2019, sottendono palesemente il venir meno sin dall’origine delle ragioni della sua emissione, per cui detta revoca deve intendersi disposta ex tunc ; anche nella memoria depositata, il ricorrente sostiene di avere richiesto solo il doveroso completamento del provvedimento impugnato, che Ł privo di qualunque determinazione temporale circa la decorrenza della revoca stessa, ed afferma che tale assenza deve essere emendata, dovendo altresì il provvedimento, in caso di dubbio circa il suo contenuto, essere interpretato in senso favorevole al reo.
L’impugnazione Ł infondata.
L’errore materiale, alla cui correzione si procede a norma dell’art. 130 cod. proc. pen., ricorre solo quando si tratta di difformità meramente esteriori tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione, ossia tra la sua volontà e la forma in cui essa Ł stata espressa, purchØ tale difformità sia direttamente rilevabile dal contenuto del provvedimento. Tale procedura non Ł ammissibile, pertanto, quando la correzione si risolve nella modifica essenziale dell’atto, o nella sostituzione di una decisione già assunta. La decisione del giudice, una volta assunta, non può subire, infatti, interventi correttivi, se non attraverso la sua impugnazione, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di “errore materiale” suscettibile di correzione (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, COGNOME, Rv. 198543). Questa Corte, in particolare, ha precisato che «In tema di correzione degli errori materiali, la modificazione essenziale dell’atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice» (Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Rv. 239249)
Nel presente caso il Tribunale della prevenzione di Roma, con l’ordinanza emessa in data 11 marzo 2019, ha revocato la misura della sorveglianza speciale applicata al ricorrente motivando che, alla luce del tempo trascorso dalla sua applicazione, pari a circa due anni e quattro mesi, e della condotta corretta da questi tenuta, «Ł possibile affermare che sia venuta meno la di lui pericolosità sociale». E’ evidente, pertanto, che il giudice della prevenzione ha ritenuto che la
pericolosità sociale che aveva legittimato l’applicazione della misura stessa Ł cessata dopo un non breve periodo di sottoposizione del ricorrente alla misura stessa. La modifica richiesta, di inserire nel dispositivo di tale ordinanza le parole ‘ ex tunc ‘, costituirebbe, pertanto, non l’esplicazione piø corretta della decisione assunta dal giudice, bensì un suo stravolgimento e una modifica essenziale dell’atto, portandolo ad affermare l’insussistenza, sin dall’origine, dei requisiti per l’applicazione della misura di prevenzione, mentre il giudice ha esplicitamente valutato che tali requisiti sono venuti meno solo successivamente a tale applicazione, protrattasi per un periodo non breve.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME