Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51747 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 51747 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sulla richiesta di correzione di errore materiale della ordinanza della Settima Sezione penale n. 24693/22 del 21/04/2022 emessa a seguito di ricorso di
NOME, nata ad Amendolara il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Massafra il DATA_NASCITA visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che sia dato corso alla correzione di errore materiale;
letta la memoria fatta pervenire da NOME COGNOME, che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Taranto ai fini della corret qualificazione giuridica dei reati e della quantificazione della provvisionale;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza n. 24693/22 del 21 aprile 2022 emessa dalla Settima Sezione penale, a seguito di udienza camerale, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da NOME COGNOME ed NOME COGNOME avverso la sentenza del 4 novembre 2020 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 2
luglio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato continuato di minaccia grave, condannandole alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore delle persone offese NOME COGNOME e NOME COGNOME, costituitesi parti civili, cui era anche assegnata una provvisionale.
In data 18 ottobre 2023 NOME COGNOME ha inoltrato alla Cancelleria della Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione una nota con la quale ha richiesto la correzione di un errore materiale in essa contenuto, atteso che il suo cognome viene in essa (al quinto rigo della seconda pagina) erroneamente indicato come «NOME».
Nella stessa nota il richiedente ha anche espresso il suo disappunto per la mitezza della condanna riportata dalle due imputate e ha dichiarato che egli e sua moglie, parti civili nel processo conclusosi con l’ordinanza indicata in epigrafe, non avevano ricevuto alcun avviso della fissazione dell’udienza innanzi alla Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione.
Il presidente della Settima Sezione penale ha in pari data disposto che la istanza venisse iscritta al ruolo generale di questa Corte di cassazione quale istanza di correzione di errore materiale. La stessa è stata quindi trasmessa all’ufficio spoglio di questa Quinta Sezione penale e successivamente è stata fissata l’udienza camerale del 7 dicembre 2023 innanzi a questa Sezione.
L’avviso di fissazione dell’udienza del 7 dicembre è stato comunicato agli interessati.
In data 1 dicembre 2023 NOME COGNOME ha fatto pervenire una memoria da lui sottoscritta, con la quale dichiara, anche in nome della moglie NOME COGNOME, di voler proporre ricorso avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, sostenendo che la pena inflitta alle due imputate sarebbe eccessivamente modesta, considerata la gravità dei fatti, e che i giudici di primo e secondo grado non avrebbero valutato i fatti nella loro completezza, avendo omesso di rilevare che a seguito dei fatti NOME COGNOME NOME aveva partorito prematuramente. Ha quindi chiesto che gli atti venissero nuovamente trasmessi alla Corte di appello affinché si procedesse ad una riqualificazione dei reati ed ad una nuova determinazione della provvisionale.
L’istanza di correzione dell’errore materiale, per la cui decisione gli at sono stati trasmessi a questa Quinta Sezione penale, può essere accolta, atteso
che effettivamente, nel punto indicato dal richiedente, il cognome di quest’ultimo viene erroneamente indicato.
Non appare possibile provvedere in questa sede sulle ulteriori richieste contenute nella memoria pervenuta in data 1 dicembre 2023- circa “la riqualificazione dei reati ed ad una nuova determinazione della provvisionale”-, atteso che esse non sono contenute nell’originaria istanza di correzione di errore materiale del 18 ottobre 2023 e che le memorie difensive possono essere utilizzate solo per illustrare gli argomenti a sostegno della iniziale richiesta correzione, non per sollevare nuove questioni o avanzare ulteriori richieste che avrebbero eventualmente dovuto essere introdotte mediante un autonomo ricorso avverso la sentenza di secondo grado, da proporre nei termini e con le forme previste per il ricorso per cassazione.
Concludendo, in questa sede questa Corte di cassazione deve limitarsi a disporre la correzione dell’errore materiale, in accoglimento della istanza del 18 ottobre 2023.
P.Q.M.
dispone correggersi l’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Settima Sezione n. 24693/22 nel senso che laddove leggesi al quinto rigo della pg. 2 “NOME COGNOME“, leggasi “NOME COGNOME“. Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza.
Così deciso il 07/12/2023.