Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21160 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 del TRIBUNALE di IMPERIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Imperia, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 2/10/2023, ha accolto la richiesta di correzione di errore materiale presentata dal Procuratore della Repubblica di Imperia e ha disposto di cancellare la locuzione “sospensione condizionale e non menzione nel certificato del casellario ex art- 175 c.p.p.” contenuta nel dispositivo della sentenza n. 403/2021, pronunciata nei confronti di COGNOME NOME in data 12/11/2012 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile il 18/12/2021.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 127, comma 1, 130, comma 2, 179, comma 1, e 178, lett.c) cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa, la di là di quanto evidenziato nel motivo successivo, eccepisce la nullità del
provvedimento in quanto emesso de plano e in assenza del contraddittorio in violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. che prevede espressamente che il giudice per procedere alla correzione dell’errore materiale è tenuto a provvedere con le forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 130 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che il giudice dell’esecuzione sarebbe incorso in un errore in procedendo che impone l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto la “cancellazione” della locuzione relativa alla sospensione condizionale della pena comporta una modifica sostanziale del provvedimento che non può essere oggetto del procedimento di cui all’art. 130 cod. proc. pen. con le forme della correzione dell’errore materiale.
2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 168, comma terzo, cod. pen. e 674, comma 1 bis, cod. proc. pen. Nel terzo e ultimo motivo la difesa evidenzia che nel caso di specie la sospensione condizionale della pena non avrebbe comunque potuto essere revocata neanche procedendo correttamente, ciò in quanto l’esistenza della causa ostativa alla concessione era nota al giudice della cognizione la cui statuizione sul punto, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnata nelle vie ordinarie e l’errore, come evidenziato dalle Sezioni Unite Longo, non può essere ora corretto dal giudice dell’esecuzione.
In data 21 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e il provvedimento deve essere annullato senza rinvio.
Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce nullità del provvedimento per la violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. e degli artt. 168, comma terzo, cod. pen. e 674 cod. proc. pen.
Le doglianze sono fondate.
2.1. Il comma terzo dell’art. 130 cod. proc. pen. prevede che giudice competente provvede alla correzione dell’errore materiale con le forme dell’art. 127 cod. proc. pen.
Al fine di emettere il provvedimento con il quale è disposta la correzione, pertanto, il giudice è tenuto a fissare un’udienza alla quale le parti, ritualmente avvisate, hanno diritto di partecipare.
La mancata celebrazione dell’udienza e la pronuncia del provvedimento in assenza di contraddittorio determinano la nullità dello stesso che la parte può eccepire con il ricorso per cassazione indicando di avervi interesse (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, COGNOME, Rv. 282933 – 01; Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279219 – 01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254230 – 01).
2.2. Sotto altro profilo, come anche di recente ribadito, l’eliminazione della statuizione relativa al beneficio della sospensione condizionale della pena comporta una modifica essenziale in malam partem che non è qualificabile come correzione di errore materiale così che sul punto il giudice deve eventualmente procedere con le forme dell’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 214 del 05/11/2021, dep. 2022, Cossu, Rv. 282483 – 01; Sez. 3, n. 93 del 13/01/2000 – dep. 24/02/2000, COGNOME F, Rv. 215528 – 01).
2.3. Pure a fronte dell’instaurazione del corretto procedimento, d’altro canto, la statuizione con cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena non è revocabile quando questa è stata assunta dal giudice della cognizione in presenza di cause ostative che gli erano documentalmente note o lo stesso si sia espressamente pronunciato sul punto e la sentenza sia divenuta irrevocabile (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 – 01 per le quali «il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell’esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio»).
2.4. Nel caso di specie il provvedimento di correzione di errore materiale è stato emesso de plano senza che siano state rispettate le forme previste e il vizio è stato ritualmente dedotto dalla parte anche riguardo all’interesse vantato sul punto.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato.
2.5. L’annullamento, d’altro canto, in applicazione del principio enucleato dalla Sezioni Unite Longo, deve essere disposto senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. in quanto un nuovo giudizio sul punto risulterebbe superfluo.
Come correttamente evidenziato nel ricorso e indicato dal Procuratore generale, infatti, l’accordo delle parti oggetto del patteggiamento non era subordinato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e il giudice, pure a conoscenza delle precedenti condanne, ha concesso il beneficio di sua iniziativa, motivandolo peraltro con lo specifico riferimento al “graduale recupero sociale”.
In tale situazione, nella quale la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena risulta essere stata oggetto di specifica valutazione da parte del giudice di merito e vi è una espressa motivazione sul punto, quindi, l’errore in cui è incorso il giudice della cognizione avrebbe dovuto essere corretto ricorrendo agli ordinari mezzi di impugnazione e non potrebbe essere ora emendato ricorrendo al procedimento di esecuzione, anche ove questo fosse legittimamente instaurato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 2 febbraio 2024