Errore materiale: la procedura di correzione in Cassazione
L’errore materiale in un provvedimento giudiziario può sembrare un dettaglio tecnico, ma ha implicazioni profonde sull’esecuzione della giustizia. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito i confini del potere di correzione quando il dispositivo di una sentenza non riflette esattamente l’ambito della decisione presa dai giudici.
Il caso della correzione del dispositivo
La vicenda nasce da un ricorso presentato da un imputato che contestava esclusivamente la misura dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione per un reato specifico. La Suprema Corte aveva accolto il ricorso, annullando la sentenza d’appello con rinvio per un nuovo esame. Tuttavia, nel trascrivere il dispositivo sul ruolo di udienza, era stata omessa la specifica che l’annullamento riguardava solo il calcolo della pena e non l’accertamento della responsabilità penale.
Questa omissione configurava un tipico caso di errore materiale, poiché il contenuto del ricorso (il cosiddetto devolutum) era limitato a un unico punto della sentenza, mentre il dispositivo appariva genericamente esteso a tutto il provvedimento impugnato.
La procedura ex art. 625 bis c.p.p.
Per rimediare a tale svista, la Corte ha attivato il procedimento previsto dall’articolo 625 bis del codice di procedura penale. Questa norma permette di correggere errori che non comportano una modifica della volontà del giudice, ma solo una rettifica della sua espressione formale. Nel caso di specie, era evidente che la Corte intendesse annullare la sentenza solo per la parte relativa alla pena, dato che l’imputato non aveva sollevato lamentele sulla propria colpevolezza.
L’intervento correttivo assicura che il giudice del rinvio sappia esattamente su quali punti deve tornare a decidere, evitando inutili ripetizioni di fasi processuali già divenute irrevocabili.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul rilievo che l’annullamento deve essere strettamente conforme alle questioni sollevate nel ricorso. Poiché il ricorrente non aveva impugnato l’affermazione di responsabilità, quest’ultima era da considerarsi definitiva. L’omissione nel dispositivo di tale limitazione rappresentava una divergenza tra l’intenzione dei giudici e il testo scritto, correggibile senza necessità di un nuovo giudizio di merito. L’errore materiale è stato dunque identificato nella mancata specificazione che l’annullamento era circoscritto alla misura dell’aumento per la continuazione interna.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che la precisione del dispositivo è fondamentale per la certezza del diritto. La correzione operata ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p. permette di ripristinare la coerenza tra il ricorso presentato e la decisione finale. Per l’imputato, ciò significa che il nuovo processo d’appello si concentrerà esclusivamente sulla rideterminazione della pena, senza rimettere in discussione la condanna principale. Questo provvedimento evidenzia come gli strumenti procedurali siano essenziali per garantire che la volontà della legge venga applicata correttamente anche di fronte a semplici sviste burocratiche.
Cosa succede se il dispositivo di una sentenza contiene un errore di trascrizione?
È possibile attivare un procedimento di correzione per errore materiale che permette di rettificare il testo senza modificare la sostanza della decisione già presa.
Quale norma regola la correzione degli errori materiali in Cassazione?
La procedura è disciplinata dall’articolo 625 bis del codice di procedura penale, che consente alla Corte di intervenire su sviste formali o omissioni evidenti.
La correzione del dispositivo può riaprire il processo sulla colpevolezza?
No, se la correzione riguarda solo il calcolo della pena e la responsabilità penale non era stata impugnata, quest’ultima rimane definitiva e irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41606 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 3 Num. 41606 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
nel procedimento nei confronti di: NOME, n. in Marocco il DATA_NASCITA
definito con sentenza di questa Corte in data 20/04/2023; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con sentenza n. 30756 in data 20/04/2023 (dep. il 14/07/2023), questa stessa sezione della Corte di Cassazione ha integralmente accolto il ricorso (iscritto al n. R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 28/09/2022, annullando con rinvio il provvedimento impugnato;
Rilevato che nel relativo dispositivo del ruolo di pubblica udienza, per mero errore materiale, non si è specificato che l’annullamento era limitato alla misura dell’aumento praticato a titolo di continuazione interna per il reato di cui al capo A), in conformità al devolutum ed all’unica questione sollevata dal ricorrente, il quale non lamentava l’affermazione di responsabilità (pertanto divenuta irrevocabile), né impugnava altri capi o punti della sentenza;
Considerato che a tale errore materiale può ora rimediarsi con il procedimento di correzione di cui all’art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo della udienza tenutasi in data 20 aprile 2023 della sentenza n. 30756/2023 di questa Terza sezione penale della Corte di cessazione nel senso che: dopo la parola «impugnata» siano inserite le parole «limitatamente alla misura dell’aumento praticato a titolo di continuazione interna per il reato di cui al capo A)»; dopo la parola «giudizio» siano inserite le parole «sul punto».
Manda alla cancelleria per le relative annotazioni.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 settembre 2023.