Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40819 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 4 Num. 40819 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA dalla parte civile COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a TIVOLI il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME
NOME DOMENICA
AIG RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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FATTO E DIRITTO
Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione nel procedimento n. 5115/2025 all’udienza del 10/04/2025, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma /che aveva condanNOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all’art. 589 / comma 2 1 cod. pen. e, in solido, con il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili;
letta l’istanza di correzione di errore materiale formulata dalle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME i rilevato che il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE è stato presente nel corso del giudizio di cassazione e si è associato alle conclusioni dell’imputato (chiedendo l’annullamento integrale della sentenza di appello quanto alle statuizioni civili a suo carico;
considerato che nel dispositivo della sentenza per mero errore non è stata disposta la condanna del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE / in solido con l’imputato, alla refusione delle spese e che, pertanto, tale dispositivo, frutto di evidente errore materiale, può e deve essere corretto (in ordine alla ritenuta emendabilità con il procedimento di cui all’art. 130 cod. proc. pen., J.komessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità si veda Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, Rv. 283772 – 01 secondo cui “In tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determiNOME l’omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l’errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto”). Il dispositivo deve essere in egrato nel senso che dopo la parola “nonché” deve essere aggiunta la frase: “in solido con il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE“.
P.Q.M.
Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nella sentenza emanata da questa Corte – Quarta Sezione penale – il 10 aprile 2025 (n. 23937/2025; R.G.N.
5115/2025), aggiungendo nel dispositivo, dopo le parole “nonché alla rifusione …” le parole “in solido con il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE“. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito.
Deciso il 28 novembre 2025