Errore materiale: quando la Cassazione corregge sé stessa
Un errore materiale in un provvedimento giudiziario può sembrare un dettaglio minore, ma le sue implicazioni possono essere significative. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ci offre un chiaro esempio di come e perché si interviene per sanare queste imprecisioni, anche quando riguardano le proprie decisioni. Il caso in esame dimostra l’importanza della completezza del dispositivo di una sentenza, soprattutto nella distinzione tra effetti penali ed effetti civili di un ricorso.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte. In una precedente sentenza, la Quinta Sezione penale aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando i reati estinti per intervenuta prescrizione. Questa decisione, tuttavia, era incompleta. Sebbene risolvesse la questione dal punto di vista penale, il dispositivo non conteneva alcuna statuizione in merito alle richieste civili, ovvero le pretese risarcitorie avanzate nel giudizio. Si era verificata un’omissione: mancava la declaratoria di inammissibilità del ricorso anche per gli effetti civili.
La procedura di correzione dell’errore materiale
Constatata l’omissione, la stessa Corte di Cassazione ha attivato d’ufficio la procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale. Questo strumento consente al giudice di emendare i propri provvedimenti da sviste, omissioni o errori di calcolo che non incidono sulla sostanza della decisione presa. Si tratta di una procedura snella che non richiede un nuovo giudizio, ma serve a rendere il testo del provvedimento conforme alla volontà del collegio giudicante.
Nel caso specifico, l’errore consisteva nella mancata trascrizione, nel dispositivo, di una parte della decisione che era stata deliberata dal Collegio. La correzione, quindi, non modifica il giudizio ma lo completa, allineando il testo scritto alla decisione effettivamente assunta.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base dell’ordinanza di correzione sono chiare e lineari. La Corte ha rilevato che il dispositivo della precedente sentenza era palesemente incompleto. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, infatti, non assorbe automaticamente la decisione sulle statuizioni civili. Pertanto, l’omissione della frase “Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili” costituiva un errore materiale che doveva essere sanato. La procedura di correzione è stata attivata per ristabilire la coerenza e la completezza del provvedimento, assicurando che esso riflettesse pienamente la volontà del giudice in ogni suo aspetto, sia penale che civile.
Le conclusioni
Questa ordinanza sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: la necessità di chiarezza e completezza nei provvedimenti giudiziari. Un dispositivo ambiguo o incompleto può generare incertezza e contenziosi. La correzione dell’errore materiale non è un mero formalismo, ma uno strumento essenziale per garantire la certezza del diritto. La distinzione tra gli effetti penali (l’estinzione del reato) e quelli civili (l’inammissibilità della richiesta di risarcimento) è cruciale. Con questo intervento, la Cassazione ha assicurato che la sua decisione fosse definitiva e inequivocabile sotto ogni profilo, chiudendo ogni possibile dubbio interpretativo sulla sorte delle pretese civilistiche.
 
Cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
Un errore materiale è una svista, un’omissione o un errore di trascrizione nel testo di una sentenza che non ne altera il contenuto decisionale. Può essere corretto attraverso una procedura semplificata senza la necessità di un nuovo processo.
Cosa aveva omesso la Corte di Cassazione nella sua precedente decisione?
La Corte aveva omesso di inserire nel dispositivo la statuizione che dichiarava inammissibile il ricorso per quanto riguarda gli effetti civili, dopo aver dichiarato l’estinzione dei reati per prescrizione ai fini penali.
Perché è stata necessaria questa correzione?
La correzione è stata necessaria per rendere completo il provvedimento e garantire la certezza del diritto. Senza di essa, sarebbe rimasto un vuoto normativo riguardo l’esito delle pretese risarcitorie (effetti civili) sollevate nel ricorso, generando potenziale incertezza per le parti coinvolte.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5   Num. 3459  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME: COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza relativo alla sentenza della Quin Sezione penale n. 38453/2023 del 21/06/2023 (n. sez. 2051/2023, R.G.N. 14351/2023), emessa sul ricorso presentato da NOME COGNOME, per mero errore materiale, dopo la statuizione del Collegio agli effetti penali («Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti pen perché i reati sono estinti per prescrizione.») non risulta la seguente statuizione: «Dichi inammissibile il ricorso agli effetti civili.». L’errore, dunque, va emendato, nei termini indic dispositivo del presente provvedimento. 
P.Q.M.
Dispone la correzione del ruolo di udienza del 21/06/2023, in relazione al dispositivo della sentenza n. sez. 2051/2023, R.G.N. 14351/2023, nella parte in cui non era stata disposta l’inammissibilità del ricorso agli effetti civili, aggiungendo, dopo la parola “….prescrizio frase “Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili.”
Così deciso il 19/10/2023.