Errore materiale nel dispositivo: la correzione della Cassazione
L’errore materiale all’interno di un provvedimento giudiziario può rappresentare un ostacolo significativo alla corretta esecuzione di una sentenza. Recentemente, la Suprema Corte è intervenuta per sanare un’omissione tecnica che rischiava di bloccare l’iter processuale di una causa complessa.
Il caso della mancata indicazione del rinvio
La vicenda trae origine da un ricorso in cui la Cassazione aveva già pronunciato un annullamento parziale. Il nodo del contendere riguardava la partecipazione in una società commerciale per un valore di diverse migliaia di euro. Sebbene la Corte avesse stabilito la necessità di un nuovo esame su questo specifico punto, il dispositivo scritto non riportava l’indicazione fondamentale del giudice a cui le parti avrebbero dovuto rivolgersi per il nuovo giudizio.
L’intervento d’ufficio per l’errore materiale
Quando si verifica una divergenza tra la volontà espressa dal giudice nella motivazione e quanto riportato nel dispositivo, o quando mancano elementi essenziali per l’esecuzione, si configura un errore materiale. In questo caso, la Corte ha agito d’ufficio, ovvero senza attendere l’istanza delle parti, per integrare il testo mancante. Tale procedura è fondamentale per evitare che una svista formale pregiudichi il diritto alla giustizia.
Le motivazioni
La Corte ha rilevato che l’omissione del rinvio al tribunale territoriale costituiva una lacuna puramente formale e involontaria. Poiché la sentenza originaria aveva già stabilito l’annullamento parziale del provvedimento impugnato limitatamente a una quota societaria, il rinvio per un nuovo giudizio sul punto era una conseguenza logica e necessaria della decisione stessa. La correzione non ha comportato una modifica della sostanza del verdetto, ma ha semplicemente reso esplicito ciò che era già implicito nella ratio decidendi. Inoltre, è stata rettificata la formula finale di rigetto per armonizzarla con la pluralità dei ricorsi presentati, passando dal singolare al plurale.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che la procedura di correzione è lo strumento idoneo per garantire la coerenza dei provvedimenti giudiziari. Integrando il dispositivo con l’indicazione del tribunale competente per il rinvio, la Cassazione ha rimosso ogni incertezza procedurale, permettendo alle parti di proseguire il giudizio nelle sedi opportune. Questa decisione sottolinea l’importanza della precisione formale negli atti della Suprema Corte e la capacità del sistema di auto-correggersi per assicurare la continuità dell’azione giurisdizionale senza oneri aggiuntivi per i ricorrenti.
Cosa si intende per correzione di un errore materiale?
Si tratta di una procedura rapida per sanare sviste, omissioni o errori di calcolo in una sentenza che non ne alterano il contenuto sostanziale.
Cosa succede se la Cassazione dimentica di indicare il giudice del rinvio?
La Corte può intervenire anche d’ufficio per integrare il dispositivo, specificando a quale tribunale devono essere trasmessi gli atti per il nuovo processo.
La correzione dell’errore materiale può cambiare l’esito della causa?
No, la correzione serve solo a rendere il documento conforme alla reale volontà del giudice espressa nella decisione, senza modificare il verdetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50815 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 50815 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ stata richiesta, di ufficio, la correzione del dispositivo annotato sul ruolo di udienz sentenza in epigrafe n. sez. 1230/2023 (proc. R.G.N. 16992/2023 – n.45285-23) nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME sul rilievo che per un mero errore materiale, a seguito del parziale annullamento del provvedimento impugNOME, non è stato riportato il rinvi “al Tribunale di Ragusa”;
P.Q.M.
ordina la correzione della sentenza n.45285 del 3 ottobre 2023 nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME mediante aggiunta, dopo la disposizione “annulla il provvedimento impugNOME limitatamente alla partecipazione per la quota di euro 72.000 nella società RAGIONE_SOCIALE intestata a COGNOME NOME“, dell’espressione “con rinvio per nuov giudizio sul punto al Tribunale di Ragusa” e sostituzione della successiva disposizione “riget nel resto il ricorso” con quella “rigetta nel resto i ricorsi”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni del caso.
Così deciso, il 23/11/2023