Errore Materiale nel Ricorso: La Cassazione Specifica lo Strumento Corretto
Quando la Corte di Cassazione commette un errore di calcolo, quale è la via corretta per farlo valere? Un’ordinanza recente ha fornito un chiarimento fondamentale sul tema dell’errore materiale ricorso, sottolineando che la scelta dello strumento processuale sbagliato può portare a conseguenze irrevocabili, come l’inammissibilità dell’istanza e la condanna alle spese. Questa decisione offre una lezione cruciale sulla precisione e il rigore richiesti nel diritto processuale penale.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente, per la prima volta in sede di rinvio, sollevava una questione molto specifica: a suo dire, la Corte di Cassazione, in una precedente sentenza che annullava parzialmente la condanna, aveva commesso un errore nel calcolare i termini di prescrizione. In particolare, si sosteneva che la Suprema Corte avesse erroneamente omesso di dichiarare prescritti alcuni reati, a causa di un’errata valutazione del periodo di sospensione dei termini.
L’imputata, quindi, tentava di utilizzare la sede del giudizio di rinvio per correggere quello che riteneva un palese errore commesso dal massimo organo giurisdizionale.
La Decisione della Corte e il Principio dell’Errore Materiale Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sede processuale scelta dalla ricorrente era totalmente inadeguata per sollevare quel tipo di doglianza. La Corte ha stabilito che un’argomentazione relativa a un presunto errore materiale o di fatto commesso dalla stessa Cassazione non può essere dedotta nel successivo giudizio di rinvio.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella natura dello strumento processuale da utilizzare in questi casi. La Corte ha spiegato che l’ordinamento giuridico prevede un rimedio specifico e dedicato per correggere questo tipo di sviste: il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, disciplinato dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale.
Questo strumento è stato introdotto proprio per consentire la correzione di errori di percezione o di calcolo che non intaccano il giudizio di diritto espresso dalla Corte, senza dover rimettere in discussione l’intera decisione. Proporre la questione in una sede diversa, come quella del giudizio di rinvio (rescissoria), costituisce un errore procedurale grave che non può essere sanato.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a sottolineare la gravità dell’errore procedurale commesso.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei mezzi di impugnazione. Ogni doglianza deve essere incanalata attraverso lo strumento corretto previsto dalla legge. Tentaive di aggirare le norme procedurali, anche se basate su presunti errori evidenti, sono destinate a fallire. La decisione serve da monito sull’importanza di una profonda conoscenza delle regole processuali, evidenziando come la scelta del rimedio sbagliato non solo impedisca di ottenere giustizia, ma possa anche comportare ulteriori conseguenze economiche negative per il ricorrente.
È possibile contestare un errore di calcolo della Corte di Cassazione con un normale ricorso in sede di rinvio?
No, la Corte ha stabilito che un errore materiale o di fatto, come un errore nel calcolo della prescrizione, deve essere contestato esclusivamente tramite lo strumento specifico del ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis del codice di procedura penale.
Cosa accade se si utilizza uno strumento processuale errato per contestare una decisione della Cassazione?
Come dimostra questo caso, l’utilizzo di uno strumento processuale errato porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Qual era l’errore che la ricorrente sosteneva fosse stato commesso dalla Suprema Corte?
La ricorrente sosteneva che la Corte di Cassazione, in una precedente sentenza, avesse sbagliato a calcolare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione, omettendo di dichiarare estinti per prescrizione alcuni reati che, a suo avviso, avrebbero dovuto esserlo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34881 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34881 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, dedotto per la prima volta alla Corte di rinvio in sede rescissoria, con cui si J afferma che la Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente del 21 marzo 2023, avrebbe errato nel ritenere estinti per prescrizione solo i reati commessi nelle date 16 marzo 2010 e 7 aprile 2010, risultando a quella data prescritti anche i reati commessi il 12 aprile 2010 e in data 1 luglio 2010, rassegnando in particolare che la Suprema Corte avrebbe errato nel calcolo del periodo di sospensione dei termini di prescrizione, non è consentito in questa sede, poiché, oltre che essere proposto in difetto di allegazione, avrebbe dovuto formare oggetto di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.