Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39729 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39729 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 26 gennaio 2023, su istanza RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato, la Corte di appello ch Palermo ha disposto ex articolo 130 cod. proc. pen., la correzione del dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza pronunciata il 2 dicembre 2021 (depositata il 19 settembre 2022) con la quale era stata accolta la domanda di NOME COGNOMECOGNOME volta ad ottenere la liquidazione di un equo indennizzo per ingiusta sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 4 maggio al 3 agosto 2016. Il dispositivo è stato corretto nella parte in cui indicava in C 258.000,00 la somma che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto versare a COGNOME. A tale indicazione è stata sostituita, infatti, l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa somma di C 11.673,00, calcolata moltiplicando l’indennizzo giornaliero di C 117,91 per il numero dei giorni di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Per mezzo del difensore, NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza di correzione di errore materiale chiedendone l’annullamento.
Con un primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del contraddittorio. Rileva che la pronuncia è stata adottata de plano, senza alcun avviso preventivo alle parti, impedendo così all’interessato di interloquire sia sulla legittimità del strumento utilizzato per modificare il provvedimento originario sia sulle modalità con le quali il nuovo calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo avrebbe dovuto avvenire.
Col secondo motivo, deduce violazione di legge processuale sottolineando che la correzione ha determinato una modifica essenziale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza che aveva disposto la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo, non più emendabile perché passata in giudicato il 20 ottobre 2022. Sostiene che la Corte di appello non si sarebbe limitata a calcolare l’entità RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo secondo le indicazioni contenute nel provvedimento emendato, ma avrebbe reinterpretato, in senso sfavorevole all’istante, il contenuto di quel provvedimento ravvisando una inesistente difformità tra il contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione e l’entità RAGIONE_SOCIALE‘indennizz come indicata nel dispositivo.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria in data 10 agosto 2023, l’avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità, in subordine, il rigetto del ricorso. Le argomentazioni sviluppate, tuttavia, non sono pertinenti al caso. Si sostiene, infatti, l’insussistenza del diritto all’equo indennizzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, il secondo infondato.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che «l’adozione de plano, senza fissazione RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (tra le tante: SEZ. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). Nondimeno, si è ritenuto che la violazione del contraddittorio possa essere denunciata mediante il ricorso per cassazione solo quando la parte deduce un concreto interesse alla celebrazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279219; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, COGNOME, Rv. 277247; Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016, Passaquindici, Rv. 268338; Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, COGNOME, Rv. 264946).
Nel caso di specie, l’interesse evocato è inidoneo a sostenere l’attivazione del mezzo di impugnazione. Ed invero, la difesa non deduce un errore che il contraddittorio avrebbe evitato, ma si limita a sostenere che, se tale contraddittorio fosse stato instaurato, avrebbe potuto interloquire «in merito alla legittimità del provvedimento adottato» e intervenire sul calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo alla luce di una consulenza di parte, ignorata dai giudici di merito, volta a documentare un danno alla reputazione.
Sotto il primo profilo si deve rilevare che il ricorrente non contesta i contenuto del provvedimento adottato, ma la possibilità stessa di procedere nelle forme previste dall’art. 130 cod. proc. pen. Non deduce, dunque, un errore che il contraddittorio avrebbe potuto evitare determinando l’adozione di un provvedimento di contenuto diverso, ma sostiene che il provvedimento di correzione è illegittimo in sé: sarebbe tale, dunque, anche se fosse stato adottato in contraddittorio.
Quanto al mancato esame di una consulenza di parte che si assume sarebbe stata utile nella quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo, basta osservare che si tratta di un vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di liquidazione che avrebbe dovuto essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnar one, mentre, come lo stesso ricorrente ricorda, l’ordinanza che ha omesso tale esame è passata in giudicato.
Col secondo motivo il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. non avrebbe potuto essere
utilizzata perché l’ipotizzata difformità tra la volontà del giudice e il contenuto d dispositivo non era rilevabile con immediatezza, ma richiedeva valutazioni di merito, sicché il vizio avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di impugnazione e l’ordinanza di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo, ormai passata in giudicato, non avrebbe potuto essere emendata.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che «in tema di correzione degli errori materiali, la modificazione essenziale RAGIONE_SOCIALE‘atto, preclusiva del ricorso a tale procedura, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice» (Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv. 239249). Sono pertanto consentiti, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, «gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale RAGIONE_SOCIALEa decisione con il suo reale intangibile contenuto» (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, COGNOME, Rv. 1985439; Sez. 1, Ordinanza n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939).
Nel caso oggetto del presente ricorso, l’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo il 2 dicembre 2021 (oggetto del provvedimento di correzione oggi impugnato) ha stabilito:
che NOME non aveva dato causa alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale con una condotta dolosa o colposa e aveva diritto ad un equo indennizzo;
che la misura di tale indennizzo doveva essere determinata partendo da un importo base di C 235,82 «per ciascun giorno di detenzione in carcere» con riduzione di tale importo giornaliero «RAGIONE_SOCIALEa metà nel caso degli arresti domiciliari» (pag. 4); ha indicato, dunque, in C 117’91 l’importo base RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo dovuto nel caso concreto;
che la parte istante non aveva documentato la sussistenza di profili di pregiudizio più vasti rispetto al “fisiologico” danno da privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà.
Nondimeno, a pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa motivazione, pur avendo affermato di operare in applicazione degli «esposti criteri», l’ordinanza ha quantificato «la misura base RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo nei limiti del criterio aritmetico dettato dalla norma complessivi € duecentocinquantotto (258)». E ha condannato «il convenuto RAGIONE_SOCIALE» al pagamento «di questa somma».
Infine, nel dispositivo, ha indicato in «euro duecentocinquantotto/mila (258.000)» la somma che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto versare a COGNOME NOME.
Tale essendo il contenuto del provvedimento che l’ordinanza impugnata è intervenuta a emendare, la decisione adottata dalla Corte di appello di Palermo –
che ha ritenuto di poter intervenire ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 130 cod. proc. pen. pe armonizzare il dispositivo col contenuto RAGIONE_SOCIALEa motivazione – non è censurabile.
Tale procedura sarebbe stata preclusa, infatti, se, per modificare il dispositivo, fosse stato necessario intervenire sul merito RAGIONE_SOCIALEa decisione modificandone il contenuto, ma nel caso di specie ci si è limitati a prendere atto: che la misura base RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo era stata determinata con riferimento al parametro aritmetico di C 117,91 per ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari; che erano stati esclusi ulteriori danni suscettibili di autonom liquidazione; che, pertanto, il contenuto del dispositivo, col quale il RAGIONE_SOCIALE stato condannato a pagare a COGNOME «la somma di euro duecentocinquantotto/mila (258.000)», è frutto di errore materiale.
Se è vero, dunque che, col provvedimento impugnato, la Corte di appello ha significativamente ridotto l’importo RAGIONE_SOCIALEa somma liquidata a titolo di equo indennizzo (da C 258.000,00 a C 11.673,00), è pur vero che lo ha fatto sulla base di un mero calcolo matematico, facendo pedissequa applicazione RAGIONE_SOCIALEe indicazioni contenute nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emendata senza apportare alcuna modifica al contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione e attenendosi alle valutazioni che nella stessa erano state compiute.
5. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe stesse. Come già esposto, infatti, la memoria depositata non si confronta con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorren (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 RAGIONE_SOCIALEa motivazione e giurisprudenza ivi citata).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla sulle spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Cosi deciso il 27 settembre 2023