Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25600 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25600 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO il 15/01/1957
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 del TRIBUNALE di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11/12/2024, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di correzio di errore materiale del dispositivo della sentenza n. 675/2019 del Tribunale di Trento d 06/09/2019, depositata in cancellyia il 21/01/2020, formulata da NOME ai sens dell’art. 130 cod. proc. pen., con ‘quale l’imputato è stato assolto in relazione a reit violazioni dell’art. 5 d.lgs.74 del 2000, commesse quale amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE società avente sede legale in Slovenia (capi a), b), c), d), e), f), I), m)), n in relazione a violazioni dell’art. 4 d.lgs.74 del 2000, GLYPH commesse sia nella qualità di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Svizzera (capo g), che nella qualità persona fisica (capo i), ed infine con riferimento alla violazione ‘ dell’art. 10 d.lgs.74 del 2000 (contestata sub capo h), quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE
Il giudice, letta l’istanza, ha affermato che la formula assolutoria non può essere corret con procedimento di cui all’art. 130 cod. proc. pen. come richiesto dall’istante e, pertanto, rigettato la richiesta.
2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione COGNOME NOME deducendo violazione dell’art. 130 cod. proc. pen., poiché nella parte motivazionale della sentenza il giud dava univocamente atto dell’insussistenza dei fatti addebitati all’imputato nei capi a), b), c I), m), in quanto egli non era obbligato a presentare le dichiarazioni fiscali delle due soc estere (RAGIONE_SOCIALE), mentre, diversamente da quanto enunciato nella parte motivazionale della sentenza, per quanto riguarda le suddette imputazioni, la formula di assoluzione contenuta nel dispositivo opera una incongrua distinzione tra i reati contestat recando la seguente dizione: “assolve NOME per assenza di idonea e sufficiente prova che il fatto è previsto dalla legge come reato di cui al capo a) dell’imputazione, che il costituisce reato per i reati di cui ai capi di imputazione sub b), c), e, f), I), m), ch sussiste per i reati di cui ai capi di imputazione sub g), h), i)”.
Evidenzia il ricorrente che, contrariamente a quanto si legge nella parte motivazionale della sentenza, ove si argomenta in modo congiunto ed omogeneo per tutti i reati addebitati all’imputato nei capi di imputazione sub a), b), c), f), I), m), nel dispositivo il giudice ha una erronea distinzione tra la formula assolutoria per il reato di cui al capo a) e la for assolutoria per i reati di cui ai capi di imputazione sub b), c), e, f), I), m); infine, il correttamente disposto l’assoluzione dell’imputato con la formula” per il fatto non sussiste” p i reati di cui ai capi di imputazione sub g), h), i).
Il giudice, invece, in modo coerente con quanto argomentato nella parte motiva della sentenza, avrebbe dovuto dichiarare l’ assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” per tutti i capi di imputazione, e non soltanto per le contestazioni concernenti la società s.a. (ossia: i capi di imputazione sub g), h), i)), senza operare alcuna distinzione.
Trattasi di evidente errore materiale, dovendosi ritenere che anche per le imputazioni inerenti alla società RAGIONE_SOCIALE, descritte nei capi a), b), c), f), I), m), l’ avrebbe dovuto essere assolto “perché il fatto non sussiste”, in quanto tale differenziazion contenuta nel dispositivo è del tutto stridente rispetto alla motivazione della sentenza, c valuta l’insussistenza dei fatti addebitati all’imputato relativamente ad entrambe le soci estere senza operare alcuna distinzione tra la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Svizzera, la società RAGIONE_SOCIALE avente sede legale in Slovenia, né minimamente affrontare la tematica all’elemento psicologico del reato.
Nel formulare il ricorso per cassazione, il ricorrente afferma di avere interesse al correzione del dispositivo, come segnalato già nell’istanza, sebbene la pronuncia sia stata emessa dal giudice in data 06/09/2019, in quanto l’entrata in vigore del d.lgs. n.87 del 2024 in data 29 giugno 2024, ha modificato la disciplina in tema di efficacia delle sentenze penali n processo tributario. Evidenzia che è pendente un procedimento innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, avente ad oggetto i medesimi fatti decisi dal Tribuna penale di Trento, e che il giudice tributario ha emesso ordinanza in data 04/10/2024 con la quale ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della definizione della presen procedura di correzione di errore materiale.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiarar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio che, nel caso in disamina, GLYPH non possa invocarsi il rimedio della correzione dell’errore materiale, il quale opera unicamente laddove si tratti, come espressamente enunciato dall’art. 130 cod. proc. pen., di correggere errori od omissioni rilevabili ictu ocu/i, che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto. Infatti, si è affermato in giurisprudenza, che la rettifica può riguardare solo materiali che non coinvolgono elementi valutativi inerenti ad accertamenti o valutazion discrezionali su circostanze o punti controversi, atteso che il giudice non deve ingerirsi ne originaria decisione. Il procedimento di correzione di errore materiale costituisce uno strument attraverso cui possono essere corrette mere sviste o errori di calcolo immediatamente percepibili come tali e non è strumento per prediligere una, fra due diverse prospettazioni.
Viceversa, nel caso in disamina, la correzione della formula assolutoria presuppone un’attività valutativa da parte del giudice di merito che, come si diceva, è preclusa in sede correzione. La scelta della formula di assoluzione adoperata dal giudice e indicata nel dispositiv non costituisce dunque errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., non ravvisandosi alcuna discrasia di tipo materiale tra le espressioni contenute nel dispositivo concetti esternati nella motivazione della sentenza. Laddove il ricorrente assuma la sussistenza
di una discrasia tra apparato argomentativo e formula assolutoria indicata nel dispositivo l’ipotesi fatta propria dal ricorrente costituisce infatti motivo di impugnazione che dun
k a
4 f avrebbe dovuto atto valere mediante proposizione di rituale appello, e non di correzione d
errore materiale, trattandosi di vizio la cui ravvisabilità richiede un’attività di rielab critica del
decisum, preclusa nell’ottica delineata dall’art. 130 cod. proc. pen.
Al riguardo, si ribadisce il principio consolidato secondo cui, in presenza di una difform tra la parte motivazionale della sentenza e il dispositivo, quest’ultimo prevale sulla prima
quanto il dispositivo costituisce l’atto con il quale il giudice estrinseca la volontà’ della le caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata (Sez.2,
n. 15986 del 07/01/2016, Rv. 266717). E’ vero che la suddetta regola, lungi dall’essere assoluta, va contemperata tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell’eventuale
pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà, che conserv sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può
contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Se n.23343 del 01/03/2016, Rv. 267082; Sez.3, n. 3969 del 25/09/2018, Rv. 275690).
Tuttavia, come già evidenziato, nel caso in disamina non è consentito fare riferimento alla motivazione per determinare l’effettiva portata del dispositivo, individuare l’errore ed elimina gli effetti, avendo comunque il giudice, in modo conforme con quanto esposto nella parte motiva, assolto l’imputato per tutte le contestazioni con la formula da lui ritenuta coerente l’accertamento dei fatti esplicitato nella motivazione.
3.11 ricorso . va, dunque, dichiarato’ inammissibile, ·con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/04/2025