Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41147 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 41147 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
ORDINANZA
sulle richieste di correzione di errore materiale proposte dalle parti civili:
COGNOME NOME,
RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di:
NOME NOMENOME nato a Putignano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Novara il DATA_NASCITA
Inoltre:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore in relazione alla sentenza n. 6602 del 18 gennaio 2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione
visti gli atti, il provvedimento impugnato e le richieste; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale limitatamente al nominativo del difensore di fiducia (AVV_NOTAIO NOME COGNOME) RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME e rigetto nel resto;
lette le note scritte depositate dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in vista RAGIONE_SOCIALE‘odierna udienza con la quale si chiede il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta con rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese;
lette le note scritte depositate, in vista RAGIONE_SOCIALE‘odierna udienza, nell’interesse d NOME;
lette le note scritte depositate in vista RAGIONE_SOCIALE‘odierna udienza nell’interesse d NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 gennaio 2022 la Sesta Sezione penale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da COGNOME NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino del 25 gennaio 2021 ed ha condannato NOME COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, liquidate come per legge.
AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME, ha chiesto la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale che inficia la sentenza nei confronti di NOME COGNOME nella parte in cui ha omesso la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, in solido con il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE benchè “le parti civili, in sede di conclusioni” avessero chiesto espressamente la condanna alle spese sia RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME che del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, quale responsabile civile. Ha, inoltre, rappresentato che erroneamente non è stato indicato il nominativo del predetto difensore, ma quello RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, quale difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME.
Analoga richiesta è stata formulata dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in qualità di difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere accolta, come precisato in dispositivo, la richiesta di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale limitatamente alla indicazione del nominativo del difensore di fiducia RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Devono, invece, essere respinte le richieste di correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale per la mancata indicazione, quale responsabile in solido con gli imputati, del RAGIONE_SOCIALE, richiesta effettivamente avanzata dai difensori RAGIONE_SOCIALEe parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME con le conclusioni scritte: si tratta, infatti, di pretese prive di fondamento giuridico poiché la condanna in solido del
responsabile civile non è collegata alla mera posizione processuale rivestita corso del procedimento ma alla impugnazione eventualmente proposta dal responsabile civile che nel caso neppure vi era stata: e, solo in tale evenien mancata condanna potrebbe ricondursi ad un errore cd. materiale.
Si è condivisibilmente affermato che in tema di spese processuali l’acquiescenza alla sentenza da parte del responsabile civile che non ab esercitato la propria facoltà d’impugnazione esclude, nel caso in cui il solo imp impugni infruttuosamente, che nel relativo giudizio possa configurarsi u situazione di soccombenza con condanna alle spese in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civil rimanendo queste a carico del solo imputato. (Sez. 1, n. 31855 del 05/05/2021 Salvi, Rv. 281938). E’ solo nel caso in cui il responsabile civile, già condanna risarcimento del danno, impugni la decisione, che la parte civile ha diritt rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in proprio favore poiché tale impugnazione si ricollega titolo di legittimazione autonomo e distinto da quello RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Tuttavia, dei casi in cui si realizzi un intervento ad adiuvandum del responsabile civile, la sua acquiescenza che questi presta alla sentenza impugnata, manifestat attraverso il mancato esercizio RAGIONE_SOCIALEa distinta facoltà di impugnazione, esclude nel relativo giudizio possa configurarsi una situazione di soccombenza di t soggetto processuale: in tal caso, le spese di parte civile, incombono sul imputato che l’impugnazione abbia infruttuosamente esperito, anche rispetto ag interessi civilistici in gioco.
Il mancato esame RAGIONE_SOCIALEe richieste proposte dalle parti civili in sed conclusioni, sebbene manifestamente infondate per le ragioni dette, esclude c al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta possa far luogo la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe s processuali.
P.Q.M.
Corregge l’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 6602 del 2022 nel senso che dove legge “in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME per la parte civile COGNOME” si deve leggere “in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME per la pa civile NOME COGNOME“. Rigetta nel resto la richiesta ex art. 130 cpp. Manda alla cancelleria per le annotazioni.
Così deciso il 21 settembre 2023
Il Consigliere relatore
Il7Prsidente