Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51709 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 51709 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sull’istanza, presentata da RAGIONE_SOCIALE, per la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto sul ruolo dell’udienza del 20/01/2023 e nella sentenza-documento della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, n. 35625 del 20/01/2023 (relativi al procedimento R.G.N. 14434/2022 a carico di COGNOME NOME)
visti gli atti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’istanza di correzione dell’errore materiale e che venga disposta la stessa correzione sull’originale del provvedimento;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’odierna procedura camerale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., è stata instaurata su istanza del 30/01/2023 dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale ha evidenziato gli errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto sul ruolo dell’udienza del 20/01/2023 e nella sentenza-documento della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, n. 35625 del 20/01/2023 (relativi al procedimento R.G.N. 14434/2022 a carico di COGNOME NOME), in quanto, nonostante la suddetta RAGIONE_SOCIALE, nelle proprie conclusioni, avesse chiesto la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa da essa sostenute ponendo le stesse spese a carico dell’erario, giacché l’RAGIONE_SOCIALE era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, i suddetti dispositivo e
sentenza-documento avevano omesso di disporre che il pagamento delle spese fosse posto, appunto, a carico dell’erario.
Considerato che la liquidazione, nei menzionati dispositivo e sentenzadocumento, nella misura di C 3.080,68, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall’RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’ammissione della stessa RAGIONE_SOCIALE al patrocinio a spese dello Stato, appare frutto di errori materiali e che, pertanto, occorre procedere alla correzione degli stessi errori nei seguenti sensi: – sostituendo, nel § 5, alle parole «che liquida in complessivi euro 3.080,68 come da richiesta», le parole «come indicato in dispositivo»; – sostituendo, nel dispositivo, alle parole «che liquida in complessivi euro 3.080,68 come da richiesta», le parole «ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato».
P.Q.M.
Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 35625 del 2023 di questa Sezione, nonché nella motivazione della predetta sentenza-documento, nei seguenti sensi: – sostituendo, nel § 5, alle parole «che liquida in complessivi euro 3.080,68 come da richiesta», le parole «come indicato in dispositivo»; sostituendo, nel dispositivo, alle parole «che liquida in complessivi euro 3.080,68 come da richiesta», le parole «ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato».
Così deciso il 23/11/2023.