Errore materiale e spese legali: la Cassazione chiarisce per il gratuito patrocinio
L’ordinanza in commento offre un importante spunto di riflessione sulla procedura di correzione dell’errore materiale nei provvedimenti giudiziari, con un focus specifico sulla corretta liquidazione delle spese legali quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Corte di Cassazione, con un atto di auto-correzione, ripristina la corretta applicazione delle norme, garantendo che le somme dovute dall’imputato soccombente vengano versate a favore dell’Erario e non direttamente al privato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una precedente sentenza della Corte di Cassazione. In tale decisione, la Corte aveva rigettato il ricorso di un imputato e lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile, liquidandole in 5.000,00 euro oltre accessori.
Tuttavia, nel dispositivo trascritto sul ruolo d’udienza era stato commesso un errore materiale: non si era tenuto conto che la parte civile era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Questa circostanza è fondamentale, poiché modifica radicalmente le modalità di liquidazione e pagamento delle spese legali.
La Procedura di Correzione dell’Errore Materiale
La Corte, rilevata la svista, ha attivato la procedura prevista dagli artt. 130 e 625-bis del codice di procedura penale. Questo istituto permette di emendare quegli errori che non incidono sul contenuto decisionale del provvedimento, ma che riguardano la sua mera formulazione. In questo caso, l’errore non alterava la decisione di condannare l’imputato alla rifusione delle spese, ma ne specificava in modo errato il beneficiario e le modalità di quantificazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nelle norme che regolano il patrocinio a spese dello Stato (d.P.R. 115/2002). Quando una parte è ammessa a tale beneficio, non è lei a dover ricevere il pagamento delle spese legali, bensì lo Stato, che si è fatto carico degli onorari del suo difensore. La Corte ha specificato che la liquidazione di tali spese non spetta alla Cassazione stessa in sede di giudizio di legittimità, ma deve essere demandata al giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello) che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile.
Pertanto, la Corte ha disposto la correzione del dispositivo, sostituendo la parte errata. La nuova formulazione stabilisce correttamente che l’imputato è condannato a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, ma che tali spese saranno liquidate con un separato decreto di pagamento emesso dalla Corte d’Appello e il versamento dovrà essere eseguito a favore dello Stato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio procedurale fondamentale: la corretta gestione delle spese legali in presenza di gratuito patrocinio. L’errore materiale, sebbene di natura formale, avrebbe potuto generare complicazioni esecutive e un ingiusto arricchimento per la parte civile a danno dello Stato. L’intervento della Cassazione, seppur successivo, dimostra l’attenzione dell’ordinamento a garantire non solo la giustizia sostanziale, ma anche la precisione formale e il rispetto delle procedure, specialmente quando sono coinvolte risorse pubbliche.
 
Che cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È una svista, un errore di calcolo o di trascrizione che non altera la sostanza della decisione del giudice. Come specificato nel caso in esame, riguarda la formulazione del testo e può essere corretto con una procedura apposita, senza dover impugnare il provvedimento.
Se la parte civile vincitrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, chi riceve il pagamento delle spese legali dall’imputato?
Il pagamento delle spese legali non viene effettuato direttamente alla parte civile, ma deve essere versato a favore dello Stato. Lo Stato, infatti, ha anticipato i costi della difesa per la parte non abbiente.
Chi si occupa di quantificare (liquidare) l’importo delle spese da pagare allo Stato in un caso come questo?
Come chiarito dall’ordinanza, la liquidazione dell’importo esatto non viene effettuata dalla Corte di Cassazione, ma dal giudice di merito la cui sentenza è divenuta irrevocabile (in questo specifico caso, la Corte d’Appello di Roma), che emetterà un apposito decreto di pagamento.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1   Num. 5075  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CARLANTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
rilevato che, con sentenza in data 21 dicembre 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 30239/2023 r.g. ha rigettato il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma del 13 dicembre 2022 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile COGNOME NOME, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge;
considerato che nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza risulta commesso un errore materiale laddove si è disposta la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, che in realtà aveva ottenuto nei gradi di meril:o l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il che avrebbe richiesto che alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa provvedesse il giudice di merito che aveva pronunciato la sentenza che si è resa irrevocabile con la sentenza di legittimità;
ritenuto che il predetto errore va emendato ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen.
P. Q. M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del procedimento n. 30239/2023 R.g. del 21 dicembre 2023 su ricorso di COGNOME NOME nel senso che laddove è scritto “condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge” sia scritto e letto “condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento emesso ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato “.
Si annoti in calce al dispositivo scritto sul ruolo dell’udienza del 21 dicembre 2023.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2024.