Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23948 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 23948 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME NOME a CATENANUOVA il DATA_NASCITA
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a CATENANUOVA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME a CATENANUOVA il
DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CATENANUOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la correzione dell’errore materiale
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza-decisione pronunciata in data 4 aprile 2023, in es ) dell’udienza sveit4i-ifr pubblica udicfrza in pari data, la Corte di cassaz Prima Sezione penale, ha definito il ricorso proposto da NOME COGNOME iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO Reg. gen., per il reato di omicidio di NOME NOME COGNOME.
Tanto nel dispositivo della predetta sentenza-decisione, quanto ne motivazione, in seguito alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, il ri è stato condanNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e di sostenute nel giudizio dalle parti civili COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME NOMEindicate tutte com ammesse al patrocinio a spese dello Stato), da liquidarsi con decreto sepa disponendone il pagamento a favore dello Stato.
E, tuttavia, le uniche parti ammesse a detto beneficio sono COGNOME Carmel COGNOME COGNOMElino.
E’ stato pertanto promosso, su istanza degli interessati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, il procedimento per la correzione degli errori materiali incorsi nella redazione della se documento.
Deve dunque procedersi a tale correzione, ai sensi dell’art. 625-bis proc. pen., atteso il contenuto della rettifica, che non comporta mod essenziale dell’atto e non incide su interessi confliggenti delle segnatamente, dev’essere corretto l’errore materiale contenuto nella senten nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 4 aprile 2023, emessi su proposto da COGNOME NOME n. 35702/2022 r.g., nel senso che, dopo parole «condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresenta difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili», vanno aggiu sostituzione integrale delle parole che seguono fino al punto, le pa «COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in 4.000,0 euro complessivi, oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella mis che sara’ liquidata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con s decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponen pagamento in favore dello stato».
Seguono le annotazioni di legge a cura della Cancelleria.
dispone correggersi l’errore materiale contenuto nella sentenza e dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 4 aprile 2023, emessi su r proposto da COGNOME NOME NOME. 35702/2022 r.g., come segue: dopo le parol «condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e d sostenute nel presente giudizio dalle parti civili», si aggiungano, in sostituzione integrale delle parole che seguono fino al punto, le parole: «COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in 4.000,00 euro complessiv oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME, ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che s liquidata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con separato dec pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagame in favore dello stato».
Manda alla cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso, il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente