Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46723 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46723 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore della parte civile NOME COGNOME rilevava che la Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ometteva l menzione della condanna alla rifusione delle spese di parte civile.
Il collegio, rilevato l’errore, dispone la correzione della sentenza n. 23279 de 24/02/2023, dep. 26/05/2023, aggiungendo:
dopo il § 3 della motivazione il § 3. 1 con le seguenti parcle: “condanna altresì l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME NOME, che si liquidano come da dispositivo”;
in dispositivo, dopo le parole “Cassa delle ammende”, e prima delle parole “sentenza a motivazione semplificata”, le parole “condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 2.919,24, oltre accessori di legge”.
P.Q.M.
Dispone correggersi la sentenza n. 23279 del 24/02/2023, dep. 26/05/2023, aggiungendo: – dopo il § 3 della motivazione il § 3. 1 con le seguenti parole: “condanna altresì l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile COGNOME NOME, che si liquidano come da dispositivo”;- in dispositivo, dopo le parole “Cassa delle ammende”, e prima delle parole “Sentenza a motivazione semplificata”, le parole:” condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 2.919,24, oltre accessori di legge”. Manda alla cancellerie per le annotazioni sugli originali.
Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2023