Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40400 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40400 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
ORDINANZA
sulla richiesta formulata d’ufficio per la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Sezione della Corte di Cassazione del 17 novembre 2022 n. 14488, depositata il 5 aprile 2023, pronunciata nei confronti di COGNOME NOME;
visti gli atti e il provvedimento impugnato;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione dell’errore materiale;
udita l’AVV_NOTAIO, nell’interesse della parte civile Regione Lombardia, che ha concluso rimettendosi alle decisioni della Corte.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza indicata la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto da COGNOME NOME, imputata per i delitti di truffa continuata, in relazione al quale erano costituite parte civile le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Lombardia, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso;
considerato che per effetto di tali statuizioni, e in ragione del tempestivo deposito delle conclusioni scritte e delle relative note spese (da parte dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE e dall’AVV_NOTAIO nell’interesse della parte civile RAGIONE_SOCIALE), dovevano esser adottate le conseguenti determinazioni in ordine al regime delle spese processuali sostenute dalle parti civili, mentre nel dispositivo della sentenza nessuna statuizione risulta sul punto;
che l’ufficio ha richiesto di procedere alla correzione dell’errore contenuto nella sentenza;
considerato che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. Unite, n. 15 del 31/05/2000 COGNOME, Rv. 216705; nonché da ultimo Sez. 5, Ordinanza n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152 – 02) tale ipotesi integra un’ipotesi di errore materiale, emendabile con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.;
che va disposta, pertanto, la correzione del relativo errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 14488 del 17 novembre 2022, depositata il 5 aprile 2023, della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, apponendo nel dispositivo dopo le parole “il ricorso” la seguente frase: “e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che liquida per ciascuna di esse in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge”
P.Q.M.
dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 14488/2023 dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione, apponendo nel dispositivo dopo le parole “il ricorso” la seguente frase: “e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che liquida per ciascuna di esse in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge”.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 130 cod. proc. pen. Così deciso il 6/6/2023