Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42132 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 42132 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTROREALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTROREALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTROREALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTROREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto correggersi l’errore materiale dato atto che si è proceduto a trattazione scritta
s
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 novembre 2022, questa Corte di cassazione annullava senza rinvio la sentenza impugnata, pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, imputato del delitto di cui all’art. 491, comma 2, cod. pen., dalla Corte di appello di Messina il 16 maggio 2022, in relazione alla revoca delle statuizioni civili, revoca che – oggetto di ricorso presentato dalle parti civili ivi indicate questa Corte eliminava.
Nel contempo, si dichiarava inammissibile il ricorso dell’imputato avverso la sua ritenuta colpevolezza.
A seguito di tale sentenza, il difensore delle parti civili ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale posto che, nel dispositivo, sia della sentenza documento sia del ruolo di udienza, nonostante il ripristino delle ragioni delle stesse – in conseguenza dell’annullamento (senza rinvio) della revoca delle statuizioni civili – non si era provveduto alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle stesse (per il grado di legittimità e per il grado di appello).
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto si proceda alla correzione dell’errore materiale.
Il difensore delle parti civili ha inviato memoria con la quale ha insistito affinchè si procedesse alla correzione della sentenza.
Il difensore di NOME COGNOME ha inviato memoria con la quale ha chiesto venisse dichiarata l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte – costituito il contraddittorio fra le parti – rileva l’errore materiale compiuto nella sopraindicata sentenza (non essendosi liquidate, a vantaggio delle parti civili ed a carico dell’imputato, le spese derivanti quantomeno dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso di quest’ultimo), e provvede, di conseguenza, alla sua correzione, liquidando le stesse nella complessiva somma, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Quanto alla possibilità di procedere a tale correzione si veda ex plurimis la recente pronuncia Sez. 5, n. 36037 del 14/07/2022, NOME., Rv. 283772 in cui si è
affermato che, in tema di correzione di errori materiali, ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che abbia determinato l’omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e conseguenziale alle decisioni principali adottate, agevolmente determinabile sulla base delle stesse, con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l’errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale e deve essere corretto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto emendabile, con il procedimento di cui all’art. 130 cod. proc. pen., l’omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile in sede di legittimità).
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo riportato nel ruolo di udienza e nella sentenza documento (n. 3424/23) emessa in data 4 novembre 2022 nel proc. n. RG 28266/2022 nel modo seguente:
“Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla revoca delle statuizioni civili, revoca che elimina.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili ricorrenti, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.”
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito sugli atti originali.
‘ . n Così deciso, in Roma il 21 settembre 2023.