Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43373 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43373 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. generale, dott. NOME COGNOME, che ha chiesto farsi luogo alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in data 5 maggio 2023;
IN FATTO E IN DIRITTO.
Il Collegio, dato preliminarmente atto della disposta riunione dei fascicoli recanti nume di R. gen. 21301/23, n. 12 del ruolo di udienza (iscritto su istanza di correzione propos da RAGIONE_SOCIALE) e 32221/23, n. 16 del ruolo di udienza (iscritto su mozione del Presidente del Collegio del 5 maggio 2023 per le medesime ragioni di correzione materiale), per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Visti gli atti del procedimento n. 36500/2023 R.G. ric., n. 1394/2023 r. sez. (ricorre NOME COGNOME), definito con sentenza all’udienza del 5 maggio 2023, che dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre la sanzione alla Cassa delle ammende.
Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza, n. 1394-2023 (r. sez.), emessa all’esito dell’udienza del 5 maggio 2023 è stata omessa la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, presente in udienza, che aveva concluso e depositato nota spese, delle quali pure aveva chiesto la liquidazione;
ritenuto che la omessa decisione sulle spese processuali dovute deve essere emendata attraverso la procedura della correzione dell’errore materiale, ex art. 130 cod. proc. pen trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (solo tra le più recenti, 5, Ord. n. 36037 del 14/07/2022, Rv. 283772 – 01; Sez. 4, n. 5805 del 3/2/2021, Rv. 280926; Sez. 5, n. 30743 del 26/3/2019, Rv. 277152).
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza pronunciata da questa Corte in data 05/05/2023 su ricorso r.g. n. 36500/2023 nei confronti di COGNOME NOME, nel senso che dopo la parola “ammende.” sia inserita la seguente frase: “condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.700,00 oltre accessori di legge Manda alla cancelleria per le annotazioni in calce alla sentenza.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.