Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4186 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4186 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla
parte civile COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nata ad Andria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza in data 13/03/2025 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12 novembre 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 1 giugno 2023, appellata dall’imputata COGNOME NOME e dalla parte civile COGNOME NOME, assolveva l’imputata dal reato ascrittole di cui all’art. 372 cod. pen. perché il fatto non sussiste e condannava la parte civile appellante al pagamento delle spese processuali del grado.
Con ordinanza in data 13 marzo 2025 la Corte di appello di Bari, decidendo su istanza dell’imputata, ordinava la correzione dell’errore materiale esistente nel dispositivo della sentenza emessa dalla stessa Corte in data 12 novembre 2024 nei confronti di COGNOME NOME, così che dopo le parole “processuali del grado”, dovesse leggersi ed intendersi inserita la frase: “Condanna la parte civile appellante alla rifusione delle spese sopportate dall’imputata per la difesa nel presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre iva c.p.a. e rimborso spese nella misura del 15%”.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse della parte civile COGNOME NOME, è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospettano tre motivi, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza di norme stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) e b), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 1 e 130 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello illegittimamente disposto la correzione del dispositivo della sentenza senza avvisare le parti e conseguente nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. del relativo provvedimento. Si assume che l’ordinanza impugnata veniva emessa inaudita altera parte, sulla base della semplice sollecitazione della difesa dell’imputata.
3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 130, comma 1, e 547 cod. proc. pen. La competenza ad emendare l’errore apparterrebbe al medesimo giudice, persona fisica, che ha emesso il provvedimento. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata risulta emessa da collegio composto in maniera diversa da quello che pronunciava la sentenza emendata.
3.3. Con il terzo motivo si deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) e b), cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 125, 127, 178, 179 e 605 cod. proc. pen. Ferme
restando le doglianze afferenti al quomodo della procedura di correzione di errore materiale adottata dalla Corte di appello, occorre avere riguardo anche all’an. Nella fattispecie si sarebbe dinanzi ad una rettifica incidente sul contenuto intrinseco della decisione ed implicante una valutazione discrezionale sull’an debeatur da parte del collegio giudicante, atteso che non sussisterebbe un automatismo ed un’inderogabilità in ordine all’ammontare di tali spese, potendo il giudice fare luogo ad una compensazione totale o parziale per soccombenza, ovvero potendole determinare diversamente ‘ con riferimento agli onorari, determinati, come è noto, dalle tariffe professionali entro un minimo ed un massimo. La giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito inequivocabilmente che in tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 130 cod. proc. pen quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Cominciando dal secondo motivo, lo stesso è privo di pregio.
Ai sensi dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen. la competenza a disporre la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti, inficiati da errori ed omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, spetta al giudice che ha emesso il provvedimento, salvo che il provvedimento sia stato impugnato, e l’impugnazione non sia dichiarata inammissibile, poiché in questo caso la competenza spetta al giudice dell’impugnazione.
Trattasi, come è noto, di competenza funzionale, la cui violazione comporta nullità assoluta dell’atto di correzione dell’errore materiale adottato dal giudic incompetente (Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, Rv. 279236-01 e Sez. 1, n. 10311 del 22/01/2020, Rv. 278689-01).
Il citato disposto dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen., tuttavia, non richiede affatto che il giudice che procede alla correzione dell’errore materiale sia lo stesso, inteso come persona fisica, di quello che ha emesso il provvedimento da emendare. Ciò che è necessario, affinché sia rispettata la competenza funzionale, prevista dalla citata norma, è che trattasi di giudice dello stesso grado
appartenente al medesimo ufficio giudiziario (circostanza quest’ultima che non si verificava nel caso trattato dal precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente Sez. 1, n. 39618 del 12/09/2019, Rv. 276947-01 -, in cui alla correzione aveva provveduto giudice appartenente ad altro ufficio giudiziario, rispetto a quello che aveva emesso il provvedimento emendato, sebbene dello stesso grado).
Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in tema di correzione di errori materiali, la decisione sulla relativa istanza può essere assunta anche da un collegio in diversa composizione rispetto a quello che ha emesso la decisione da emendare, atteso che la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., non comportando alcuna modificazione essenziale dell’atto, non necessariamente va eseguita ad opera delle medesime persone fisiche che lo hanno deliberato (Sez. 1, n. 16708 del 07/03/2025, Rv. 287891-01; nello senso in precedenza Sez. 2, n. 21986 del 05/03/2010, Rv. 247547-01 e Sez. 1, n. 119 del 22/10/1994, dep. 1995, Rv. 200086-01).
E’ fondato, invece, il primo motivo, il cui accoglimento assorbe anche l’ulteriore doglianza.
L’art. 130, comma 3, cod. proc. pen. dispone che il giudice provvede alla correzione dell’errore materiale in camera di consiglio a norma dell’art. 127 cod. proc. pen.
L’ordinanza emessa de plano, senza la fissazione dell’udienza in camera di consiglio e relativo avviso alle parti, è dunque affetta da nullità di ordine AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Rv. 282933-01).
D’altra parte, il ricorrente ha dedotto un concreto interesse alla partecipazione all’udienza camerale, potendo interloquire sulla sussistenza di eventuali giustificati motivi per la compensazione totale o parziale ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen., ovvero, come emerge dal tenore complessivo del ricorso, soprattutto sul quantum di spese liquidabili (Sez. U., n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680-01), ciò che rende senz’altro ammissibile e fondato il motivo di ricorso (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Rv. 279219-01).
Su tali basi, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari affinché provveda sulla richiesta avanzata dall’imputata nel contraddittorio delle parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte di appello di Bari.
Così deciso il 14 gennaio 2026
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