Errore materiale: la rettifica dei componenti del collegio
L’errore materiale in un provvedimento giudiziario rappresenta una discrepanza tra la volontà del giudice e la sua espressione grafica nell’atto. La Corte di Cassazione è intervenuta recentemente per risolvere un’incongruenza formale riguardante la composizione del collegio giudicante in una precedente ordinanza. La corretta identificazione dei magistrati che concorrono a una decisione è un requisito essenziale per la regolarità formale del provvedimento.
L’analisi dei fatti e la svista nell’intestazione
Il caso trae origine da una segnalazione riguardante un’ordinanza emessa dalla Seconda Sezione Penale. Nell’intestazione del documento era stato indicato il nominativo di un consigliere che non aveva effettivamente preso parte alla decisione. Il riscontro con il verbale di udienza e il ruolo di udienza ha confermato che il componente effettivo era un altro magistrato. Tale discrepanza, pur non toccando il merito della decisione, richiedeva un intervento correttivo per ristabilire la verità documentale.
La procedura di correzione semplificata
La Suprema Corte ha rilevato che la situazione rientrava pienamente nella fattispecie della svista formale. In questi casi, l’ordinamento prevede un meccanismo rapido che non richiede l’instaurazione di un nuovo contraddittorio o formalità complesse. La correzione avviene mediante un’ordinanza che dispone l’annotazione della modifica sull’originale dell’atto, garantendo così la coerenza del fascicolo processuale.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda sulla natura palese dell’errore riscontrato. Poiché il verbale di udienza fa fede delle presenze effettive dei magistrati, qualsiasi indicazione contraria nell’intestazione del provvedimento finale deve essere considerata un mero lapsus calami. Il legislatore, attraverso l’articolo 625-bis del codice di procedura penale, permette alla Corte di intervenire d’ufficio per eliminare tali errori di fatto o materiali. La motivazione risiede nella necessità di assicurare che gli atti giudiziari riflettano fedelmente lo svolgimento del processo, senza che ciò comporti una revisione del giudizio espresso o della volontà decisionale del collegio.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha ordinato alla Cancelleria di procedere alle annotazioni necessarie sull’originale dell’ordinanza, sostituendo il nominativo errato con quello corretto. Questo intervento conferma l’importanza della precisione formale negli atti di legittimità. La correzione dell’errore materiale non altera la validità della decisione originaria, ma ne perfeziona la forma, eliminando potenziali incertezze sulla regolarità della composizione del collegio. Tale procedura garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, permettendo di sanare vizi meramente esecutivi in tempi rapidi e senza aggravi procedurali per le parti coinvolte.
Cosa succede se il nome di un giudice è sbagliato in una sentenza?
Si configura un errore materiale che può essere corretto dal giudice stesso d’ufficio o su istanza di parte, senza modificare il contenuto della decisione.
Quale procedura si segue per correggere un atto della Cassazione?
La Corte utilizza la procedura prevista dall’articolo 625-bis c.p.p., che permette una rettifica rapida e senza formalità per errori di fatto o materiali.
La correzione di un errore materiale può cambiare l’esito della causa?
No, la correzione riguarda esclusivamente sviste formali o grafiche e non può mai comportare una modifica della decisione di merito già assunta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9669 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9669 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
di ufficio per la correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 8008 del 20/2/2026 pronunciata nei confronti di:
COGNOME NOME, nato Martina Franca, il DATA_NASCITA
visti gli atti del procedimento;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista la nota in data 4 marzo 2026 con cui è stato segnalato l’errore materiale contenuto nell’intestazione della ordinanza di questa Corte n. 8008 del 20/02/2026 (c.c. del 20/02/2026, RG 3941/2026 – ricorrente COGNOME NOME) relativamente all’indicazione di un componente del collegio giudicante e, precisamente, del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME in vece del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, come da verbale di udienza e ruolo di udienza;
Rilevato che trattandosi di mero errore materiale ne va disposta d’ufficio e senza formalità la correzione ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione della ordinanza della Seconda Sezione della Corte di cassazione n. 8008 del 20/02/2026 relativamente alla composizione del collegio nel senso che al posto del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME deve ritenersi quale componente il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull’originale dell’atto.
Così deciso il 12 marzo 2026
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Il Presidente