Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41858 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41858 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pr generale NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la correzio dell’errore materiale ivi evidenziato;
lette le conclusioni scritte dei difensori delle parti civili:
AVV_NOTAIO COGNOME, per COGNOME NOME,
AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE, che hanno chiesto la conferma della sentenza di appello e della Corte di cassazion condanna alle spese;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale, per di odierno interesse, ha annullato senza rinvio, limitatamente alla confisca, la della Corte di appello di Venezia emessa il 18 aprile 2023 nei confronti di COGNOME NOME
dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e condannando l’imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
2. Avverso tale statuizione COGNOME NOME propone ricorso straordinario, sostenendo che la sentenza indicata avrebbe erroneamente condannato l’imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili sebbene la sentenza emessa dalla Corte di appello le avesse revocate in esito alla esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1.cod.pen con riguardo al reato di riciclaggio di cui al capo 92 dell’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza della Corte di cassazione indicata in epigrafe ha dato atto, a fg. 4, che l sentenza della Corte di appello di Venezia, emessa in data 18 aprile 2023, aveva revocato le statuizioni civili nei confronti di COGNOME NOME, che il primo giudice adottò in f della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE.
Tanto in effetti risulta dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza di appello che stata acquisita.
A fronte di ciò, la Corte Suprema, come si legge nel dispositivo della sentenza in epigrafe (e nella motivazione al paragrafo 23), ha condannato COGNOME NOME alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili prima indicate.
Trattasi di un errore percettivo di tipo materiale e non valutativo in cui è incorsa la Co di legittimità, che può essere emendato in questa sede, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., attraverso la correzione della motivazione e del dispositivo della sentenza, con l’eliminazione della relativa statuizione inerente a COGNOME NOME per quanto riguarda le statuizioni civili in favore delle parti sopra indicate.
Con riguardo, invece, alla parte civile COGNOME NOME, non si rinviene alcun interesse alla sua partecipazione al presente giudizio, non essendovi attinenza con la posizione di COGNOME NOME.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo udienza e sulla sentenza-documento n. 10069 del 05/02/2025 (ricorso n. R.G.N.R. 22291/2025 di COGNOME NOME), nonché nel § 23 della motivazione della predetta sentenza, eliminando il nominativo di COGNOME NOME tra quelli dei soggetti condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, come rappresentate ex lege.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così deciso, il 26/11/2025.