Errore materiale nella sentenza: la correzione della Cassazione
L’errore materiale all’interno di un provvedimento giudiziario rappresenta una discrepanza tra l’effettiva volontà del giudice e la sua espressione grafica o formale nel documento. Quando tale svista riguarda elementi estrinseci che non alterano il contenuto decisorio, l’ordinamento prevede meccanismi di correzione rapidi e semplificati per garantire la corrispondenza tra realtà processuale e atti scritti.
I fatti oggetto della correzione
Il caso in esame trae origine da una segnalazione riguardante una sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione. Nell’intestazione del provvedimento era stato indicato, tra i componenti del collegio giudicante, un magistrato diverso da quello che aveva effettivamente partecipato all’udienza e alla decisione. Tale discrepanza è emersa dal confronto tra il testo della sentenza e i documenti ufficiali di udienza, quali il verbale e il ruolo di udienza, che attestavano la reale composizione del collegio.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della segnalazione e verificata la documentazione interna, ha riconosciuto la sussistenza di un mero errore materiale. Non trattandosi di un vizio che inficia la validità della decisione nel merito, ma di una semplice inesattezza nell’indicazione nominativa di un giudice, la Corte ha proceduto alla rettifica immediata. Il provvedimento ha disposto che, nell’intestazione della sentenza originaria, il nome del magistrato erroneamente inserito sia sostituito con quello del magistrato che ha realmente composto il collegio.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base di questa ordinanza risiedono nella necessità di assicurare la pubblica fede e la correttezza formale degli atti giudiziari. L’art. 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale permette alla Corte di Cassazione di intervenire d’ufficio per correggere errori materiali o di calcolo che non comportino un mutamento della decisione. In questo scenario, la prova dell’errore era documentale e inconfutabile, derivando direttamente dai verbali di udienza che costituiscono prova legale della composizione dell’organo giudicante.
Le conclusioni
In conclusione, la procedura di correzione si è conclusa con il mandato alla Cancelleria di eseguire le annotazioni necessarie sull’originale della sentenza. Questo intervento garantisce la certezza del diritto e la trasparenza dell’attività giurisdizionale, eliminando ogni possibile ambiguità circa l’identità dei giudici che hanno concorso alla formazione del giudicato. La correzione d’ufficio si conferma uno strumento agile per rimediare a sviste burocratiche senza appesantire il corso della giustizia.
Cosa si intende per errore materiale in una sentenza penale?
Si tratta di un’inesattezza formale o di una svista grafica che non tocca la sostanza della decisione, come l’errata indicazione di un nome o un errore di calcolo.
Come interviene la Cassazione in caso di errore materiale?
La Corte può intervenire d’ufficio e senza formalità attraverso un’ordinanza di correzione, come previsto dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze pratiche della correzione?
La Cancelleria provvede ad annotare la rettifica sull’originale dell’atto, garantendo che il documento rifletta correttamente lo svolgimento del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9663 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9663 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
di ufficio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 8001 del 20/2/2026 pronunciata nei confronti di:
NOME, nata Roma il DATA_NASCITA
visti gli atti del procedimento;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista la nota in data 4 marzo 2026 con cui è stato segnalato l’errore materiale contenuto nell’intestazione della sentenza di questa Corte n. 8001 del 20/02/2026 (c.c. del 20/02/2026, RG 38535/2025 – ricorrente COGNOME NOME) relativamente all’indicazione di un componente del collegio giudicante e, precisamente, del AVV_NOTAIO NOME COGNOME in vece del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, come da verbale di udienza e ruolo di udienza;
Rilevato che trattandosi di mero errore materiale ne va disposta d’ufficio e senza formalità la correzione ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’intestazione della sentenza della Seconda Sezione della Corte di cassazione n. 8001 del 20/02/2026 relativamente alla composizione del collegio nel senso che al posto del AVV_NOTAIO NOME COGNOME deve ritenersi quale componente il AVV_NOTAIO NOME COGNOME.. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull’originale dell’atto.
Così deciso il 12 marzo 2026
Il Presidente