Errore Materiale nel Dispositivo: La Cassazione Fa Chiarezza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come il sistema giudiziario preveda meccanismi per sanare le imperfezioni formali dei propri atti. Il caso riguarda la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza, un evento che, sebbene non alteri la sostanza della decisione, è fondamentale per garantire la certezza del diritto e la corretta esecuzione dei provvedimenti. Analizziamo come la Corte di Cassazione è intervenuta per rettificare una discordanza tra la decisione effettiva e la sua trascrizione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza della Corte di Cassazione che si era pronunciata sul ricorso di un imputato. I giudici di legittimità avevano deciso di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ma solo limitatamente alla determinazione della pena finale, che veniva quindi rideterminata. Per il resto, il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
Tuttavia, nel dispositivo trascritto sul ruolo d’udienza, era stato commesso un errore materiale. Invece di riportare la decisione parziale, il testo dichiarava erroneamente l’inammissibilità dell’intero ricorso, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Si è venuta così a creare una palese contraddizione tra la volontà del collegio giudicante e quanto formalmente attestato.
La Procedura di Correzione dell’Errore Materiale
Di fronte a questa discrepanza, è stata attivata la procedura di correzione dell’errore materiale. Questo istituto processuale consente di emendare i provvedimenti giudiziari da sbagli palesi (come errori di calcolo, di trascrizione o di nominativi) che non incidono sul percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione. Si tratta di uno strumento agile, pensato per evitare il più complesso e lungo percorso dell’impugnazione per vizi che sono puramente formali.
La Corte, rilevata la svista, ha emesso una nuova ordinanza con l’unico scopo di correggere il dispositivo errato. La decisione è stata quella di sostituire integralmente la parte viziata, ovvero la frase che andava da “dichiara inammissibile” fino a “Cassa delle ammende”, con la formulazione corretta che rifletteva l’accoglimento parziale del ricorso.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base dell’ordinanza di correzione sono intrinseche alla natura stessa dell’errore materiale. La Corte ha semplicemente osservato la non corrispondenza tra la deliberazione effettiva e il testo scritto. L’errore non era frutto di una valutazione giuridica errata, ma di una mera svista nella compilazione del documento. La necessità di correzione risponde, quindi, a un principio di coerenza e di veridicità degli atti giudiziari. La funzione della procedura è quella di assicurare che il testo del provvedimento rappresenti fedelmente la decisione presa dai giudici, garantendo così la corretta applicazione della legge e la tutela dei diritti delle parti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua semplicità, ribadisce un principio fondamentale: l’importanza della precisione formale negli atti della giustizia. La correzione dell’errore materiale non è un mero formalismo, ma uno strumento essenziale per assicurare che la giustizia non solo sia fatta, ma sia anche documentata correttamente. Per il ricorrente, la differenza è sostanziale: passare da una declaratoria di totale inammissibilità (con oneri economici) a un accoglimento parziale del proprio ricorso cambia completamente l’esito della sua vicenda processuale. Il caso dimostra l’efficacia dei rimedi procedurali nel sanare le imperfezioni umane che possono verificarsi anche ai più alti livelli della giurisdizione.
Cosa si intende per errore materiale in un provvedimento giudiziario?
Per errore materiale si intende un errore puramente formale, come un refuso, un errore di calcolo o una svista nella trascrizione, che non altera il ragionamento logico-giuridico della decisione ma ne inficia la correttezza testuale.
Qual era l’errore commesso nel dispositivo della sentenza in questo caso?
L’errore consisteva nell’aver dichiarato erroneamente l’inammissibilità dell’intero ricorso e condannato il ricorrente alle spese, mentre la decisione effettiva della Corte era di annullare parzialmente la sentenza impugnata, rideterminando la pena, e di dichiarare inammissibile solo la parte restante del ricorso.
Qual è la conseguenza della correzione dell’errore materiale?
La conseguenza è il ripristino del testo corretto del dispositivo, allineandolo alla decisione realmente presa dai giudici. In questo caso, viene eliminata la declaratoria di inammissibilità totale e la relativa condanna alle spese, facendo emergere l’effettivo accoglimento parziale del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20072 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 20072 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
nel procedimento di correzione di errore materiale, contenuto nel dispositivo ruolo di udienza di cui alla sentenza – documento n. 5016/2025 pronunciata 07.0E2025 dalla III Sezione della Corte di Cassazione, concernente: Casertano NOME nato a Napoli il 27/07/1978; Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
OSSERVA:
Con sentenza emessa il 18.12.2024 e depositata in data 7 febbraio 2025, RG 28307/2024, questa Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena finale che rideterminava, dichiarando nel res inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di Casertano Francesco, sop indicato. Nel dispositivo del ruolo di udienza della suindicata sentenza d Suprema Corte, tuttavia, veniva erroneamente dichiarata la inammissibilit dell’interno ricorso con condanna alle spese ed al pagamento in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritt ruolo di udienza relativo alla sentenza-documento n. 5016/2025 del 7/2/2025, sul ricorso n. 28307/2024 di Casertano NOME, nel senso che, in luogo del parole da “dichiara inammissibile” fino a “Cassa delle ammende” si legga:
“annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina nella misura finale di euro 5.333,00 di ammenda. Dichiara
inammissibile nel resto il ricorso”. Manda alla cancelleria per le annotazioni.
Così deciso, il 03/04/2025