Errore materiale: la rettifica dei dati anagrafici in Cassazione
L’identificazione corretta delle parti in un processo è un pilastro fondamentale della certezza del diritto. Quando si verifica un errore materiale all’interno di una sentenza, è necessario intervenire tempestivamente per evitare che il provvedimento perda di efficacia o crei problemi in fase di esecuzione. In questa recente ordinanza, la Suprema Corte affronta il caso di una svista anagrafica.
I fatti di causa
Nel caso in esame, una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione conteneva un’inesattezza evidente riguardante le generalità del ricorrente. Nello specifico, il documento riportava che il soggetto fosse nato in una determinata città in una data specifica, mentre i documenti ufficiali presenti nel fascicolo processuale attestavano dati differenti. Tale discrepanza, pur non toccando il merito della decisione penale, richiedeva un intervento correttivo formale per allineare il testo della sentenza alla realtà documentale.
La decisione della Corte
La Quinta Sezione Penale ha preso atto della segnalazione e ha verificato la sussistenza del vizio. Trattandosi di una mera svista nella trascrizione dei dati, la Corte ha applicato l’istituto della correzione degli errori materiali. Non è stato necessario riaprire il dibattimento o modificare la ratio decidendi, poiché l’intervento si è limitato alla sostituzione delle parole errate con quelle corrette, garantendo così la piena corrispondenza tra il provvedimento e l’identità del destinatario.
Le motivazioni
Le motivazioni risiedono nella natura stessa dell’errore materiale, definito come un’incongruenza tra la volontà del giudice e la sua espressione grafica nel testo. Poiché dagli atti risultava inequivocabilmente che il ricorrente fosse nato in un luogo e in una data diversi da quelli indicati in sentenza, la Corte ha ravvisato l’obbligo di procedere alla rettifica. Tale procedura è snella e non richiede una nuova valutazione giuridica del caso, essendo finalizzata esclusivamente alla rimozione di un refuso che potrebbe ostacolare l’identificazione del soggetto nelle fasi successive del procedimento.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha disposto che in ogni parte della sentenza originaria i dati errati vengano sostituiti con quelli corretti. Ha inoltre demandato alla cancelleria il compito di effettuare le necessarie annotazioni sull’originale del provvedimento. Questa decisione ribadisce l’importanza della precisione formale negli atti giudiziari e l’efficacia degli strumenti procedurali previsti per sanare vizi che, pur essendo formali, hanno un impatto diretto sulla validità operativa delle sentenze.
Cosa si intende per errore materiale in una sentenza?
Si tratta di una svista o di un refuso formale, come un errore nei dati anagrafici, che non altera la sostanza della decisione presa dal giudice.
Come si può rimediare a un errore nei dati di nascita in un atto giudiziario?
È possibile richiedere la correzione dell’errore materiale allo stesso organo che ha emesso l’atto, il quale provvederà con un’ordinanza di rettifica.
La correzione dell’errore materiale modifica la condanna?
No, la procedura di correzione serve solo a sistemare difetti formali e non ha alcun impatto sulla decisione di merito o sulla pena inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 240 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 240 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMITI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2022 della CORTE di CASSAZIONE visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che per, mero errore materiale, nella sentenza n. 1215/2022 emessa il 9 maggio 2022 nei confronti di COGNOME NOME risulta che il ricorrente è nato a Catanzaro DATA_NASCITA, quando, invece, dagli atti risulta nato a COGNOME il DATA_NASCITA;
che, pertanto, va disposta la correzione dell’errore materiale riportato nella sentenza, nel senso che là dove si legge “nato a Catanzaro il DATA_NASCITA“, deve leggersi “nato a COGNOME il DATA_NASCITA“.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 1215/2022 emessa il 9 maggio 2022 nei confronti di COGNOME NOME, nel senso che in luogo delle parole “nato a Catanzaro il DATA_NASCITA“, leggasi “n COGNOME il DATA_NASCITA“.
Manda alla cancelleria per le annotazioni del caso. Così deciso il 28/09/2022.