Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 824 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 824 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 23/03/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania rigettava l’istanza presentata dal difensore di NOME COGNOME per la revoca della ordinanza emessa dalla stessa Corte il 10 settembre 2021.
Nel provvedimento la Corte di appello premetteva che:
con sentenza definitiva del 14 maggio 2021, la Corte di appello aveva disposto la consegna di NOME alle autorità giudiziarie maltesi che l’avevano richiesta con m.a.e., sospesa in relazione ad un procedimento pendente in Italia;
successivamente era stata invece eseguita la consegna senza il rispetto della disposta sospensione;
con ordinanza del 10 settembre 2021 la Corte di appello aveva revocato la precedente ordinanza del 23 luglio 2021 e aveva integrato la sentenza del 14 maggio 2021 apponendovi la condizione del reinvio del Cannpailla per l’esecuzione della eventuale pena emessa all’esito del procedimento giudiziario maltese.
Secondo la Corte di appello non vi erano i presupposti per revocare tale ultima ordinanza in quanto allo stato dipendeva dalle autorità maltesi il rinvio del NOME in Italia.
Va precisato che, con l’ordinanza del 23 luglio 2021, la Corte di appello aveva disposto la correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza del 14 maggio 2021, quanto al momento finale del differimento della consegna (in origine l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari, in luogo della definizione del procedimento penale) e aveva revocato l’esecuzione della consegna del NOME alle autorità maltesi, in quanto avvenuta prima della sospensione.
Quanto all’ordinanza del 10 settembre 2021, con essa la Corte di appello aveva revocato la precedente ordinanza ed integrato la sentenza di consegna, rilevando che la consegna era avvenuta senza il rispetto della sospensione e che appariva opportuno apporre alla sentenza la condizione del reinvio, trattandosi di cittadino italiano.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione.
Il provvedimento impugnato è nullo per mancanza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ritiene la revoca dell’ordinanza del 10 settembre 2021 non accoglibile in quanto dipendente dalle autorità maltesi.
La sentenza e l’ordinanza di correzione non er4Ìttate impugnate ed erano divenute cosa giudicata.
In assenza di contraddittorio, la Corte di appello emetteva la impugnata ordinanza, revocando la precedente e apponendo una condizione che non trova alcun appiglio nella motivazione della sentenza di consegna.
La Corte di appello non ha spiegato perché non possa trovare tutela in Italia la riconsegna del ricorrente.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. proc. pen.
La Corte di appello emettendo la impugnata ordinanza ha violato il giudicato formatosi sulla precedenza sentenza, così come corretta con la procedura di correzione dell’errore materiale.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Avverso il provvedimento impugnato (rigetto della istanza di revoca della ordinanza del 10 settembre 2021) non è consentito proporre ricorso per cassazione.
Il sistema processuale consentiva invero al ricorrente di impugnare la revoca dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale.
Si è infatti affermato che l’ordinanza di correzione dell’errore materiale, una volta adottata, non è liberamente rivedibile dal giudice che l’ha pronunciata, restando viceversa assoggettata a ricorso ordinario per cassazione, ai sensi del comma 7, dell’art. 127, cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a), del codice di rito, anche nel caso in cui si ritenga l’abnormità della correzione (Sez. 1, n. 11238 del 21/02/2020, Rv. 278852). In difetto di tempestiva proposizione del ricorso, l’ordinanza di correzione – salva la possibilità di emendare ulteriormente l’eventuale errore materiale, ad essa direttamente ed esclusivamente riferibile – diviene immutabile, senza che ciò determini alcuna riapertura dei termini di impugnazione del provvedimento corretto (Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262995-01).
Si è affermato che la revoca della correzione risulta priva di base legale e l’ordinanza, che l’ha disposta, si connota di abnormità, che ne legittima l’impugnazione dinanzi a questa Corte.
Quindi non avendo proposto impugnazione, ma avendo l’interessato scelto di sollecitare soltanto la revoca del provvedimento, il ricorso è inammissibile.
Parimenti deve concludersi con riferimento all’ordinanza che ha corretto secondo il ricorrente in assenza dei presupposti – la sentenza di consegna inserendo la condizione del reinvio.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato present senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, dev altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativ tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 2 GLYPH 1/2022.