Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45169 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 3 Num. 45169 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
Su ricorso ex art. 130 cod.proc.pen. proposto da COGNOME NOME, nato ad Atripalda il DATA_NASCITA nel proc. n. 40502/2022 R.G.N. definito con sentenza n. 11775/2023 depositata in data 21.03.2023;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME, per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso ex art. 130 cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 11775/2023 pronunciata da questa Corte in data 02/02/2023
Il ricorrente espone che la Corte dì Cassazione, nell’annullare senza rinvio la sentenza di appello, per intervenuta prescrizione per i reati contestati a COGNOME NOME ai capi 8-10-13-14-15, erroneamente aumentava di 18 mesi il reato più grave attribuendo 6 mesi di reclusione per i rimanenti reati satelliti contestati ai capi 4, 6 e 17, ritenendolo per errore condannato nei precedenti capi di giudizio anche per il capo 4), mentre, a pag 31 della sentenza di appello, si dava atto della assoluzione del COGNOME per il reato contestati al capo 4) dell’imputazione.
Chiede, pertanto, emendarsi l’errore materiale decurtando i mesi sei di reclusione attribuiti per il reato per il quale il COGNOME era stato assolto.
Il Pg ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; la difesa del COGNOME ha depositato memoria di replica nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, per mero errore materiale nel dispositivo del ruolo di udienza nonchè della sentenza della Corte di Cassazione del 02/02/2023 n. 11775/2023 Racc. Gen., depositata in data 21/03/2023, relativamente al procedimento RGN NUMERO_DOCUMENTO del 2022, ric. COGNOME ed altri, si disponeva “la pena inflitta a COGNOME NOME in anni nove di reclusione” in luogo della espressione corretta “la pena inflitta a COGNOME NOME in anni otto e mesi otto di reclusione”;
Rilevato, infatti, che, al COGNOME erano stati contestati nove reati satellit che per due di tali reati (capo 11 e capo 4) era intervenuta pronuncia di assoluzione in primo grado(pag 33 della sentenza di appello e pag 125 della sentenza di primo grado) e che per cinque di essi (capi 8-10-13-14-15) la Corte di Cassazione rilevava l’estinzione per intervenuta prescrizione, la pena andava rideterminata in anni otto e mesi otto di reclusione (pb anni 12 di reclusione + 12 mesi di reclusione per i due reati satelliti residui=anni 13 di reclusione -1/3= anni otto e mesi otto d reclusione).
Ritenuto che occorre procedere alla correzione dell’errore materiale nel senso di cui sopra.
letto l’art. 130 cod.proc.pen
A correzione del relativo errore materiale di cui al dispositivo del ruolo di udienza nonchè di sentenza della Corte di Cassazione del 02/02/2023 n. 11775/2023 Racc. Gen. relativamente al procedimento NUMERO_DOCUMENTO del NUMERO_DOCUMENTO, ric. COGNOME COGNOME altri, ordina chein luogo di “la pena inflitta a COGNOME NOME in anni nove di reclusione”debba leggersi “la pena inflitta a COGNOME NOME in anni otto e mesi otto di reclusione”. Manda la Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale degli atti.
Così deciso il 20/09/2023