Errore materiale: la rettifica dei dati anagrafici in Cassazione
L’errore materiale all’interno di un provvedimento giudiziario rappresenta una svista formale che, pur non toccando il merito della decisione, richiede una correzione tempestiva per garantire la certezza del diritto. La corretta identificazione delle parti è un requisito essenziale per l’efficacia di qualsiasi atto processuale.
Nel caso in esame, la Suprema Corte è intervenuta per correggere un’ordinanza di inammissibilità che riportava una data di nascita errata per il ricorrente. Tale discrepanza è stata rilevata grazie all’intervento del Procuratore Generale, il quale ha evidenziato come i dati anagrafici presenti nel fascicolo non corrispondessero a quelli indicati nel dispositivo della Corte.
La procedura di correzione degli errori materiali
La procedura di correzione è attivabile quando l’errore è evidente e non deriva da una valutazione discrezionale del giudice. In ambito penale, la normativa permette di intervenire su refusi, omissioni o errori di calcolo che non comportano una modifica della volontà decisionale espressa nel provvedimento.
Le verifiche condotte tramite la Questura e i certificati anagrafici hanno confermato l’inesattezza del dato. La data di nascita indicata originariamente apparteneva a un arco temporale differente rispetto a quella reale del soggetto coinvolto. Questo tipo di intervento garantisce che l’esecuzione della sentenza o dell’ordinanza avvenga nei confronti della persona corretta.
Implicazioni pratiche della rettifica
La rettifica non riapre i termini per l’impugnazione nel merito, poiché non modifica il contenuto precettivo dell’atto. Tuttavia, è fondamentale per evitare problemi in fase di esecuzione della pena o di iscrizione nel casellario giudiziale. La cancelleria ha il compito di annotare la correzione sull’originale del provvedimento, assicurando la coerenza tra i documenti ufficiali e l’identità del condannato o del ricorrente.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione sulla natura palese dell’errore. La documentazione anagrafica prodotta e le indagini svolte dalla Questura hanno fornito la prova inconfutabile della data di nascita corretta. Trattandosi di una divergenza meramente documentale tra gli atti del procedimento e l’intestazione dell’ordinanza, la Corte ha ravvisato gli estremi per la correzione d’ufficio. L’intervento si è reso necessario per eliminare ogni ambiguità sull’identità del soggetto destinatario del provvedimento di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che l’errore materiale può essere sanato in ogni momento quando non incide sul dispositivo sostanziale. La precisione dei dati anagrafici è un pilastro della giustizia penale. La correzione disposta assicura che il provvedimento sia formalmente ineccepibile e pronto per le successive fasi amministrative e di rito, confermando la validità dell’ordinanza originaria pur con il dato anagrafico aggiornato.
Cosa si intende per errore materiale in un atto giudiziario?
Si tratta di una svista formale, come un refuso o un dato anagrafico errato, che non tocca la sostanza della decisione presa dal giudice.
Chi può segnalare la necessità di una correzione?
La segnalazione può essere effettuata dalle parti coinvolte, dal difensore o dal Procuratore Generale a seguito di verifiche d’ufficio sui documenti anagrafici.
La correzione dell’errore modifica il verdetto finale?
No, la procedura di rettifica serve esclusivamente a rendere l’atto conforme alla realtà dei fatti senza cambiare l’esito o le motivazioni del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1099 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 1099 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta l’ordinanza di inammissibilità emessa dalla settima sezione penale il 28 settembre 2022 (ord. n. sez 15863/22 – RGN 7204/22);
letta la richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, che ha segnalato l’errore materiale dell’ordinanza predetta quanto all’indicazione della data di nascita dell’imputato NOME COGNOME, nato a San Severo il DATA_NASCITA e non il DATA_NASCITA, come indicato nell’ordinanza di questa Corte;
letta la nota della Questura di Foggia – che svolse le indagini che hanno poi condotto all’instaurazione del procedimento a carico di NOME – e il certificato anagrafico, da cui risulta che, appunto, la data di nascita del ricorrente è DATA_NASCITA;
rilevato che trattasi di mero errore materiale.
P.Q.M.
dispone correggersi l’intestazione dell’ordinanza della settima sezione penale di questa Corte n. 15863/22 del 28 settembre 2022 nei confronti di COGNOME
NOME mediante indicazione della data di nascita del ricorrente in “DATA_NASCITA” in luogo di “DATA_NASCITA“.
Manda la Cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso il 7/12/2022.