Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17866 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 17866 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 02/06/1972 a Roma avverso la sentenza n. 1264/25 del 03/12/2024 della Corte di cassazione.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accog ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 dicembre 2024, n. 1264/25, la Corte di cassazione, Seconda se penale, dichiarava inammissibile – per difetto di procura speciale ai sensi dell’ar proc. pen. – il ricorso presentato da NOME COGNOME, amministratore rappresentante della RAGIONE_SOCIALE terza destinataria di misura cautelare re
l’ordinanza del 17 giugno 2024 del Tribunale di Bari, che, in funzione di giudice di a ex art. 322-bis cod. proc. pen., aveva confermato il provvedimento del Giudice per le i preliminari reiettivo dell’istanza di restituzione della somma di euro 400.000,00, sequestro eseguito nei confronti di detta società nel procedimento penale a carico COGNOME
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di NOME deducendo l’ “errore di percezione” in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione poiché l procura speciale, a lui conferita “per tutti i gradi di giudizio”, era effettivamente presente in atti, siccome allegata all’originaria istanza di dissequestro, rigettata dal Giudice p preliminari e confluita nel fascicolo del Tribunale del riesame di Bari, quest’ultimo re trasmesso alla Corte di cassazione.
Assume il difensore (richiamando lo specifico precedente Cass., n. 29451 del 2018) rilevato errore percettivo del Giudice di legittimità, non rimediabile con il ricorso s ex art. 625-bis cod. proc. pen. da parte del terzo interessato, non legittimato a dovrebbe essere emendato attraverso la diversa procedura, concretamente azionata ricorrente, di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In linea di principio, non è certamente proponibile il ricorso diretto a far val della sentenza di legittimità mediante la procedura del ricorso straordinario materiale o di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., qualora – com’è incon caso in esame – difetti la statuizione di merito di condanna dell’imputato, val sentenza di legittimità che si assume viziata.
E però, la difesa del ricorrente – terzo interessato dalla misura cautelare rea possibile, in tal caso, attivare il diverso rimedio della correzione dell’errore mat all’art. 130 cod. proc. pen., richiamando una pronuncia di questa Corte secondo l’errore di fatto in cui sia incorso il Giudice di legittimità potrebbe essere comunqu facendo ricorso alla suddetta procedura, quando il soggetto pregiudicato non rivesta l di
condannato e non possa, quindi, proporre il ricorso straordinario (Sez. 2, n. 08/05/2018, COGNOME, Rv. 273061-01).
Ritiene il Collegio di non condividere siffatta interpretazione.
Le Sezioni Unite (n. 16102 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221279; n. 8 del 18/05 Armati, Rv. 198543) hanno invero affermato il principio di diritto per il quale non è c
il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’art. 1 pen., per rimediare ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di c Questi sono emendabili soltanto a norma dell’art.625-bis cod. proc. pen., che discipli mezzo di impugnazione esperibile per l’eliminazione di questa tipologia di errori, in de tradizionale regola della inoppugnabilità e intangibilità delle decisioni della Corte di Sicché la disciplina del ricorso straordinario per errore di fatto non è suscettibile di analogica oltre i casi espressamente considerati.
Si è inoltre rimarcato che, per le decisioni della Corte di legittimità aventi u decisorio diverso dalla condanna, deve escludersi che l’eventuale errore di fatt astrattamente alla proposizione del rimedio straordinario, possa essere fatto val diversa procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., per la quale lo strumento destinato a non avere alcuna incidenza sul contenuto della decisione, rivestendo una f di mera rettifica e armonizzazione della forma espressiva della volontà del giudice lineare conseguenza che il rimedio in questione non può essere esperito laddove la correzione si risolva nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione g (cfr., in termini, Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, COGNOME, Rv. 198543; Sez. U, n. 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221279; Sez. 6, n. 40162 del 28/09/2015, COGNOME 264806; Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, COGNOME, Rv. 280971; Sez. 5, n. 4611 13/12/2023, COGNOME, Rv. 285940).
L’art. 130 cod. proc. pen. richiede, come indispensabile presupposto, che l’elim dell’errore materiale “non comporti una modificazione essenziale dell’atto”, laddove l’accoglimento della richiesta correttiva formulata dall’odierno ricorrente dareb all’evidenza, a una radicale modificazione del contenuto decisorio della sentenza di l che si assume errata, modificandone il decisum da inammissibilità dell’originario ricorso in ammissibilità di quella impugnazione.
2. In conclusione, deve affermarsi il principio di diritto per cui non è ammissibile del ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza de Giudice di legittimità che si sia pronunciato sull’istanza di restituzione di bene formulata dal terzo interessato, non condannato, né è consentita la possibilità di e vizio dedotto attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale di cui cod.proc. pen.
Peraltro, la presente decisione non preclude la possibilità di reiterare una ulteri di revoca del sequestro da parte dell’interessato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricor pagamento delle spese processuali, ma non anche di una somma alla Cassa delle ammende ragione dell’obiettiva presenza di un pur minoritario indirizzo giurisprudenziale favor tesi sostenuta dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce
Così deciso il 18/03/2025