Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Ord. n. sez. 55025
CC – 25/03/2025
R.G.N. 3190/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BRESCELLO il 17/12/1969 COGNOME NOME nato a NOGARA il 14/08/1978 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME.
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME concludeva chiedendo di disporre la correzione dell’errore rilevato.
Il difensore Avv. NOME COGNOME con memoria del 19/02/2025, instava per il riconoscimento dell’estinzione del reato per prescrizione e per l’accoglimento del ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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Firmato Da: NOME COGNOME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Seconda sezione penale della Corte di cassazione rilevava ex officio l’errore materiale presente nel ruolo di udienza del proc. n. 5648 del 2023, definito l’8 ottobre 2024, in quanto, nello stesso, si faceva riferimento ad un solo ricorso e ad un solo ricorrente, nonostante l’impugnazione fosse stata proposta nell’interesse di due ricorrenti (NOME COGNOME e NOME COGNOME).
2 . Il Collegio, rilevato l’errore materiale – e preso atto della non pertinenza dei rilievi difensivi proposti – dispone la correzione del ruolo d’udienza, sostituendo nel dispositivo le parole «inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente», con le parole «inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti».
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
Dispone la correzione del ruolo d’udienza sostituendo nel dispositivo le parole «inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente» con le parole «inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti».
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, il giorno 25 marzo 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME