Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME – Relatore –
Ord. n. sez. 55025
CC – 25/03/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BRESCELLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOGARA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME.
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, concludeva chiedendo di disporre la correzione dell’errore rilevato.
Il difensore AVV_NOTAIO, con memoria del 19/02/2025, instava per il riconoscimento dell’estinzione del reato per prescrizione e per l’accoglimento del ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Firmato Da: NOME COGNOME COGNOME Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c – Firmato Da: NOME COGNOME COGNOME Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 13a3585845684b62
Firmato Da: NOME COGNOME COGNOME: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Seconda sezione penale della Corte di cassazione rilevava ex officio l’errore materiale presente nel ruolo di udienza del proc. n. 5648 del 2023, definito l’8 ottobre 2024, in quanto, nello stesso, si faceva riferimento ad un solo ricorso e ad un solo ricorrente, nonostante l’impugnazione fosse stata proposta nell’interesse di due ricorrenti (NOME COGNOME e NOME COGNOME).
2 . Il Collegio, rilevato l’errore materiale – e preso atto della non pertinenza dei rilievi difensivi proposti – dispone la correzione del ruolo d’udienza, sostituendo nel dispositivo le parole «inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente», con le parole «inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti».
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
Dispone la correzione del ruolo d’udienza sostituendo nel dispositivo le parole «inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente» con le parole «inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti».
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, il giorno 25 marzo 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME