Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46500 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 46500 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto procedersi alla correzione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
A seguito della segnalazione di errore materiale, recante data 9 maggio 2023, in ordine alla sentenza della Sezione Quinta penale n. 703/2023 del 24/02/2023, R.G.N. 38974/2022, sul ricorso di COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA in Tivoli, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. è stata d’ufficio fissata l’attuale procedura camerale per la correzione di errore materiale.
In data 24 febbraio 2023 la Sezione Quinta penale decideva in ordine al ricorso proposto da COGNOME con la seguente motivazione, relativamente al primo e decisivo motivo di ricorso:
«2. Il primo motivo è fondato.
A ben vedere, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, in primo grado risultava esclusa la recidiva, come emerge dal successivo provvedimento di
correzione dell’errore materiale, oltre che dal tenore della motivazione della sentenza.
Essendo, quindi, il delitto di furto – all’esito della esclusione sia della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede che della recidiva aggravato esclusivamente per la violenza sulle cose, trova applicazione il termine di prescrizione, a seguito di interruzione, di anni sette e mesi sei.
Tale termine va a scadere in data 13 settembre 2019, al quale vanno ad aggiungersi le sospensioni per un periodo di anni uno, mesi otto e giorni 13, che fanno slittare l’estinzione al 28 giugno 2021.
La sentenza della Corte di appello interviene il 13 luglio 2022 e, dunque, a fronte del motivo di appello il reato andava dichiarato estinto per prescrizione, cosicché il motivo è fondato».
A fronte di tale motivazione, per mero errore materiale afferente la selezione della formula dalla ‘maschera’ informatica, in sede di digitazione, il dispositivo recava: «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della multa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende».
Diversamente, in coerenza con la motivazione, il dispositivo va corretto come segue:
«Annulla senza rinvio GLYPH la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione».
Pertanto, trattandosi di un errore materiale, deve procedersi alla correzione del dispositivo nei termini indicati.
La cancelleria provvederà agli adempimenti conseguenti.
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo annotato sul ruolo dell’udienza del 24.2.2023 in relazione al procedimento n.38974/2022 (sent. n. 22616/2023) nei confronti di COGNOME NOME, nel senso che laddove leggesi “dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende” leggasi “annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione”.
Così deciso in Roma, 22/09/2023
Il Consig ere estensore GLYPH