Errore Materiale: Quando la Cassazione Corregge la Sentenza d’Appello
Nel complesso mondo della procedura penale, la precisione formale degli atti giudiziari è fondamentale. Tuttavia, può accadere che una sentenza contenga un errore materiale, ovvero una svista che non intacca la volontà del giudice ma ne altera la rappresentazione scritta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come il sistema giuridico gestisca queste situazioni, anche quando il ricorso presentato è, di per sé, inammissibile.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso tra Inammissibilità e Vizio di Forma
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva parzialmente riformato una condanna di primo grado per reati gravi, tra cui associazione a delinquere e reati fallimentari. In appello, l’imputato aveva raggiunto un accordo sulla pena (il cosiddetto ‘concordato in appello’).
Successivamente, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione relativo alla sua volontà di accedere a tale accordo. La Suprema Corte ha rapidamente liquidato questo motivo di ricorso come ‘palesemente inammissibile’, poiché la procedura di concordato era stata applicata correttamente secondo le norme di legge (art. 599-bis c.p.p.).
La Gestione dell’Errore Materiale da Parte della Cassazione
Nonostante l’inammissibilità del ricorso, i giudici di legittimità hanno rilevato d’ufficio un problema nella sentenza impugnata. Nello specifico, il dispositivo della sentenza d’appello non menzionava il riconoscimento della ‘continuazione’ tra i vari reati contestati. La continuazione è un istituto cruciale che consente di unificare le pene per reati commessi sotto un unico disegno criminoso, portando a una condanna complessivamente più mite.
Sebbene la pena fosse stata calcolata correttamente tenendo conto della continuazione, la sua mancata menzione nel dispositivo costituiva un chiaro errore materiale. La Corte di Cassazione, avvalendosi dei poteri conferitile dall’art. 130 del codice di procedura penale, ha quindi deciso di correggere direttamente tale errore.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è duplice. Da un lato, ha ribadito la correttezza della procedura di concordato in appello, che ha reso il motivo di ricorso dell’imputato del tutto infondato e quindi inammissibile. Dall’altro, ha spiegato che la presenza di un errore materiale evidente legittima un intervento correttivo diretto, anche in assenza di un valido motivo di ricorso sul punto.
L’aspetto più significativo della decisione risiede nelle conseguenze economiche per il ricorrente. Di norma, un ricorso inammissibile comporta la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la presenza effettiva dell’errore materiale giustificasse, in parte, la proposizione del ricorso, escludendo così la ‘colpa’ del ricorrente. Di conseguenza, ha condannato l’imputato al solo pagamento delle spese processuali, senza applicare l’ulteriore sanzione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio di giustizia sostanziale: il sistema giudiziario possiede gli strumenti per sanare le proprie imprecisioni formali, tutelando il cittadino. La possibilità di correggere un errore materiale anche a fronte di un ricorso inammissibile dimostra che la ricerca della corretta formulazione della decisione prevale sul mero formalismo. Inoltre, la scelta di non applicare la sanzione pecuniaria è un importante segnale di equità, riconoscendo che l’errore del giudice può aver contribuito a indurre il cittadino a impugnare un provvedimento.
Può la Corte di Cassazione correggere un errore materiale in una sentenza se il ricorso è inammissibile?
Sì, la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 130 del codice di procedura penale, può disporre la correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza impugnata anche quando dichiara il ricorso inammissibile.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile a causa di un errore materiale presente nella sentenza, il ricorrente deve pagare la sanzione alla Cassa delle ammende?
No. In questo caso, la Corte ha stabilito che la presenza di un errore materiale esclude i profili di colpa del ricorrente. Pertanto, l’imputato è stato condannato al solo pagamento delle spese processuali e non alla sanzione pecuniaria normalmente prevista.
Cos’è la ‘continuazione’ e perché la sua omissione nel dispositivo è un errore materiale?
La ‘continuazione’ è l’istituto che unifica più reati commessi nell’ambito di un medesimo disegno criminoso, applicando una pena unica e più favorevole. La sua omissione nel dispositivo della sentenza, dopo che era stata considerata nel calcolo della pena, è un errore materiale perché crea una discrepanza tra la volontà del giudice e la trascrizione formale della sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39409 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato a7fso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, rideterminando il trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa dal Tribunale di Padova in data 27 ottobre 2021, la quale aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di associazione a delinquere, nonché per varie ipotesi di reati fallimentari e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo ed unico motivo di ricorso con il quale l’imputato denunzia vizio di motivazione relativamente alla volontà da parte dell’imputato di accedere al concordato in appello, è palesemente inammissibile, in quanto è stata correttamente applicata la pena concordata ed è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’art. 599-bis (cfr. pagg. 10 e 11 del provvedimento impugnato) e che l’errore omissivo contenuto nel dispositivo (che non dà conto della continuazione riconosciuta ed applicata) può essere corretto in questa sede;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non alla parallela sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’effettiva presenza di un errore materiale, nei termini indicati in precedenza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle , spese processuali le dell.a—se-FR-Fig-a–efi-et tore–51CSSEr:delle) anaPaerì e.
Visto l’art.130 cod. proc. pen., dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata laddove deve leggersi: “per COGNOME NOME anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione previo riconoscimento della continuazione con i reati già giudicati con la sentenza del Gup di Messina del 10 giugno 2011″.
Così deciso il 25/09/2024.