Errore Materiale: Quando la Cassazione Corregge Se Stessa
Nel complesso mondo del diritto, la precisione è fondamentale. Ogni parola in un atto giudiziario ha un peso specifico e conseguenze dirette. Tuttavia, può accadere che, per una svista o un problema tecnico, un provvedimento contenga un errore materiale. Questo articolo analizza un’ordinanza della Corte di Cassazione che illustra perfettamente come il sistema giudiziario gestisce e corregge tali imprecisioni, senza la necessità di rimettere in discussione l’intera decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione. Durante la fase decisionale, il Collegio giudicante si è accorto di un fatto cruciale: il ricorrente non aveva più interesse alla causa. Il motivo era semplice: il provvedimento di sequestro, oggetto principale del ricorso, era stato annullato in un’altra fase del giudizio e i beni erano già stati restituiti al legittimo proprietario. Di conseguenza, il presupposto stesso del ricorso era venuto meno, determinandone la cosiddetta “sopravvenuta carenza di interesse”.
La Gestione dell’Errore Materiale nel Dispositivo
Nonostante la chiara direzione del giudizio verso una declaratoria di inammissibilità, nel dispositivo trascritto sul ruolo d’udienza si è verificato un errore materiale. A causa di un’errata indicazione nel sistema informatico della cancelleria (SIC), la formula utilizzata era incompleta. Il dispositivo dichiarava il ricorso “inammissibile”, ma ometteva di specificare due elementi consequenziali e obbligatori: l’oggetto dell’inammissibilità (“il ricorso”) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si trattava di una palese svista formale che rendeva il comando del giudice incompleto.
La Decisione della Corte: La Correzione dell’Errore
La Corte di Cassazione, accortasi dell’imprecisione, ha emesso una specifica ordinanza di correzione. I giudici hanno disposto che il dispositivo originale venisse integrato. La nuova e corretta dicitura doveva essere: “inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”. La Corte ha quindi incaricato la Cancelleria di annotare tale correzione sull’originale del provvedimento, sanando così l’errore senza alterare la sostanza della decisione già presa.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa ordinanza è puramente procedurale. La Corte chiarisce che l’intervento si è reso necessario per rimediare a un “mero errore materiale”. Non si tratta di una riconsiderazione del merito della causa, ma della semplice necessità di conformare l’atto scritto alla volontà del giudice, che era già stata definita. La decisione di inammissibilità per carenza di interesse era pacifica; l’errore risiedeva unicamente nella trascrizione incompleta della formula di rito. La correzione serve a garantire la completezza formale e la piena efficacia giuridica del provvedimento, assicurando che la condanna alle spese, conseguenza automatica dell’inammissibilità, fosse esplicitamente riportata.
Le Conclusioni
Questo caso offre una lezione importante sulla prassi giudiziaria. In primo luogo, dimostra che il sistema prevede meccanismi agili per correggere imprecisioni formali senza dover riaprire l’intero dibattito processuale. In secondo luogo, ribadisce un principio fondamentale: chi presenta un ricorso che viene dichiarato inammissibile è, di norma, tenuto a sostenere i costi del procedimento. La correzione disposta dalla Cassazione, dunque, non è un mero cavillo burocratico, ma un atto necessario per assicurare che i principi di diritto procedurale siano applicati correttamente e che gli atti giudiziari siano privi di vizi formali.
Cos’è un errore materiale in un provvedimento giudiziario?
È un errore puramente formale, come un’omissione o un errore di battitura, che non modifica la sostanza della decisione. Nel caso esaminato, consisteva nella mancata inclusione della formula di condanna alle spese processuali dopo la dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso originale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “sopravvenuta carenza di interesse”, poiché il provvedimento di sequestro contro cui si ricorreva era stato annullato in un’altra sede e i beni erano stati restituiti, rendendo di fatto inutile la prosecuzione del giudizio.
Qual è stata la conseguenza della correzione dell’errore materiale?
La conseguenza è stata l’integrazione del dispositivo originale. Alla semplice parola “inammissibile” è stata aggiunta la frase “il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”, rendendo il provvedimento formalmente completo e pienamente efficace.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31783 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31783 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 26/10/1971
avverso l’ordinanza del 13/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ha pronunciato sentenza n. sez. 1144 del 13/06/2025 sul ricorso presentato da COGNOME NOMECOGNOME nato a Vibo Valentia il 26/10/1971
Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha accertato la sopravvenuta carenza di interesse quanto al ricorso introdotto in questa sede, attesa l’intervenuta caducazione in sede di giudizio dibattimentale del provvedimento di sequestro del 16/11/2012, con restituzione dei beni all’avente diritto.
Per mero errore materiale, costituito dall’errata indicazione nel SIC della relativa casella di compilazione modulo delle formule di annullamento, il dispositivo del ruolo contiene la formula della dichiarazione di inammissibilità senza indicazione della parola ricorso né della condanna alle spese. Pertanto, il dispositivo del ruolo va corretto nel senso che dopo la parola “inammissibile”, essere inserita la seguente frase:” il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.”.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 13/06/2025, sul ricorso n. 12156/2025, di COGNOME NOME, nel senso che, dopo la parola “inammissibile”, deve leggersi: “il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull’originale.
Così deciso il 9 settembre 2025.