Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11452 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 11452 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a San Giorgio a Cremano il 29/7/1977
avverso la sentenza della Corte di cassazione di Roma del 14/12/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con un’istanza depositata in data 22.11.2024, il difensore di COGNOME NOME ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 17478 del 2024, emessa dalla Prima Sezione penale della Corte di cassazione, nella parte in cui ha disposto l’annullamento con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Napoli.
Evidenzia, in particolare, che la sentenza abbia accolto il primo motivo dell’originario ricorso, il quale lamentava che, sebbene fosse stata contestata a Luongo la recidiva semplice, la sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla Cort e di Assise d’Appello di Napoli, aveva tuttavia applicato all’imputato un aumento per la recidiva reiterata e specifica: pertanto, chiedeva l’annullamento della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e la conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
La sentenza rescindente, pur accogliendo il motivo di ricorso, ha tuttavia disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Assise di Appello di Napoli, in violazione dell’art. 604, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta è inammissibile.
Quello segnalato dal difensore di Luongo Umberto, infatti, non può essere considerato un errore materiale o di fatto.
L’errore materiale e l’errore di fatto, indicati dall’art. 625bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, e il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.
Ne consegue che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli eventuali errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del l’ 1/6/2018, COGNOME, Rv. 273193 -01; Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268953 -01).
Questo vuol dire che la censura del ricorrente si colloca al di fuori del perimetro segnato dall’art. 625 -bis cod. proc. pen., perché non lamenta una difformità tra la effettiva volontà del decidente e la sua manifestazione (non v’è, infatti, contrasto tra motivazione e dispositivo) ovvero una erronea interpretazione del contenuto o del significato degli atti, ma piuttosto una violazione della legge processuale penale.
Pertanto, il ricorso per errore materiale o di fatto deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20.12.2024